La scissione societaria è un’operazione straordinaria adottabile per svariati obiettivi ma non è immune da rischi che dovranno essere valutati con attenzione.
Sommario
Cos’è
La scissione societaria è l’operazione straordinaria mediante la quale il patrimonio di una società è trasferito a una o più società beneficiarie, preesistenti ed anche di nuova costituzione.
L’operazione può avere per oggetto l’intero patrimonio oppure solo una parte. La scissione può dunque essere totale o parziale. In ogni caso, ai soci della società scissa, in sostituzione delle azioni originariamente possedute, vengono assegnate azioni delle società beneficiarie, in misura proporzionale a quelle già possedute nella società scissa, al fine di evitare che i soci possano subire pregiudizi dall’intera operazione.
Con la scissione totale la società cessa la propria esistenza. Con la scissione parziale la società scissa rimane attiva.
La scissione può essere:
– proporzionale (quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate azioni di tutte le società beneficiarie);
– non proporzionale (quando solo ad alcuni dei soci della società scissa vengono attribuite azioni di una o più società beneficiarie).
La scissione societaria può essere utilizzata per conseguire svariati obiettivi, quali la riorganizzazione degli assetti proprietari dell’impresa o la suddivisione del patrimonio sociale in vista di una successiva cessione di quote.
L’operazione è fiscalmente neutrale solo se si fonda su valide ragioni economiche. In assenza di un valido progetto imprenditoriale l’amministrazione finanziaria può attribuire all’operazione il carattere di elusività.
Scissione societaria e responsabilità per le esposizioni debitorie
Per valutare la convenienza della scissione, prima di procedere all’operazione è necessario ponderare gli eventuali rischi derivanti dall’inadempimento di pregresse obbligazioni civili e tributarie, specie quando la scissione comporti anche una modifica degli assetti proprietari delle società partecipanti.
Per le obbligazioni civilistiche vige un regime di responsabilità di tipo sussidiario e limitato.
Ai sensi dell’articolo 2506-quater, comma 3, c. C. Ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della scissa. Tuttavia tale responsabilità è sussidiaria e limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o assegnato.
L’art. 2506-bis, comma 3, c. C. Stabilisce poi che, per le scissioni parziali, la società scissa e le società beneficiarie rispondono in solido degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, specificando, in ogni caso, che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
I debiti tributari
Per i debiti tributari è vigente la responsabilità solidale ed illimitata per tutte le società partecipanti.
L’articolo 173, commi 12 e 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (T. U. I. R. ) sancisce che gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa e le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.
L’articolo 15, comma 2, D. Lgs. N. 472/1997 ribadisce analogamente che, nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
E’ evidente che per i debiti tributari le società beneficiarie sono coobbligate in solido, ma l’obbligazione tributaria solidale non ha mai carattere sussidiario. Esse inoltre non potranno opporre alcun limite quantitativo della responsabilità, rappresentato invece, in caso di obbligazioni civili, dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato.
Da segnalare, inoltre, che per la giurisprudenza, nei confronti delle società beneficiarie possono essere compiute le attività di riscossione senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione.
Infatti, in caso di un avviso di accertamento notificato alla sola scissa anche in epoca successiva all’efficacia della scissione (per debiti riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha avuto effetto), nessun onere sussiste a carico dell’amministrazione di rinnovazione della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, mentre resta comunque priva di vizi la successiva notifica della cartella alla beneficiaria ai fini della riscossione.
In conclusione, è consigliabile di valutare attentamente tutti i rischi prima di compiere un’operazione di scissione societaria. Una consulenza specialistica di settore può essere di supporto anche per l’elaborazione di eventuali clausole ad hoc che possano tutelare al meglio i nuovi soci per l’ipotesi in cui una delle società partecipanti sia chiamata a rispondere in via solidale ed illimitata per i debiti tributari di altra società partecipante.