La recente Legge di Bilancio L. N. 178 del 2020 all’art. 1 commi 1098-1100 ha prorogato il termine previsto per usufruire del Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti previsto dal Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 120, fino a giugno 2021.
L’Agenzia delle Entrate recepisce le novità sulle scadenze, con il provvedimento dell’8 gennaio 2021: il nuovo termine per l’utilizzo in compensazione con modello F24 o per la cessione è il 30 giugno 2021.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Riferimenti normativi:
La recente Legge di Bilancio L. N. 178 del 2020 all’art. 1 commi 1098-1100 ha prorogato il termine previsto per usufruire del Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti previsto dal Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 120, fino a giugno 2021.
L’Agenzia delle Entrate recepisce le novità sulle scadenze, con il provvedimento dell’8 gennaio 2021: il nuovo termine per l’utilizzo in compensazione con modello F24 o per la cessione è il 30 giugno 2021.
Che cos’è
Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno sostenuto spese ingenti per adottare le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa anti Covid-19.
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80. 000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, di conseguenza, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48. 000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48. 000 euro.
A chi spetta?
Con il provvedimento del 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta.
La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita:
dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di: attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza)
associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Come usufruirne
L’agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del sopra citato Decreto Rilancio.
Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
l’importo che prevedono di sostenere successivamente.
Come fare la richiesta
Per la richiesta del credito d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione.
I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.
Termini
La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 31 maggio 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Utilizzo del credito
Come detto questo il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato:
in compensazione direttamente negli F24 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021;
oppure i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021. La cessione, anche parziale, del credito può essere fatta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari e può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile