A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici.
APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
Facciamo chiarezza sull’art. 17 comma 6 lettera a-ter)
A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. In particolare sono soggette all’inversione contabile le attività identificabili con i seguenti codici ateco:
· 81. 21. 00 Pulizia generale non specializzata di edifici;
· 81. 22. 02 Atre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
L’intento è il contrasto alle condotte fraudolente mediante la semplificazione degli adempimenti fiscali che, in concreto, viene attuata assegnando al destinatario dei servizi, qualificato come il debitore dell’imposta, il compito di versare l’IVA a debito al posto del fornitore (cedente o prestatore) e, dunque, in deroga alla normale procedura di applicazione del tributo.
Con riferimento alla disciplina che regolarizza l’attività di pulizia, la Legge del 25 gennaio 1994, n. 82, definisce in modo specifico le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Le attività elencate dalla lettera a) alla lettera d) sono definite dall’articolo I del D. M. N. 274/1997 (in applicazione della Legge 82/94) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione. Per tale ultima attività, di fatto, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico.
Nella genesi, l’attività di sanificazione, come indicato dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994, viene rinviata all’attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione.
Pertanto, la sanificazione, essendo “composta” dall’attività di pulizia e dalle attività di disinfezione e disinfestazione, appartenenti a loro volta alla macro categoria “Attività di pulizia e disinfestazione”, sposa la tesi di assoggettamento al regime del Reverse Charge, come disciplinato dall’art. 17 comma 6 lettera a-ter), “prestazioni di servizi di pulizia”.
Incentivi per le sanificazioni
La sanificazione degli uffici, studi e aziende, è una delle prestazioni più richieste durante questo periodo emergenziale.
A tal proposito, l’art. 64 del decreto Cura Italia, convertito dalla Legge n. 27/2020, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il credito di imposta può essere calcolato su un massimale di spesa fino a 20. 000 euro. Le spese che fanno sorgere il diritto al credito di imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro purché documentate. In particolare:
1. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale;
2. La sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
3. L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
5. L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;
6. L’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
A chi spetta:
Possono beneficiare dell’agevolazione: i soggetti esercenti attività d’impresa; gli esercenti arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Limiti temporali;
Il beneficio è per ora circoscritto al solo anno 2020.
Come usufruire del credito d’importa:
Il Decreto dispone anche le modalità secondo le quali sarà possibile fruire del credito:
· da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
· possibilità di optare al posto dell’utilizzo diretto, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio, per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).
Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni.