Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell’effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell’organizzazione produttiva, dell’esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. “repêchage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell’effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell’organizzazione produttiva, dell’esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. “repêchage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
Cosa prevede l’articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020?
Il decreto rilancio modifica l’art. 46 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, c. D. Cura Italia, stabilendo che:
per 5 mesi (60 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 46 della L. 27/2020), e quindi fino al 17 agosto 2020, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966;
fino al 17 agosto 2020 sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. N. 604 del 1966.
Infine, viene aggiunto il comma 1bis all’art. 46 della L. 27/2020, il quale introduce una “nuova” ipotesi di revoca del licenziamento; infatti, stabilisce che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, della L. 300/1970, revocare in ogni tempo il licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
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