L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi da:
FONDO PATRIMONIO PMI
Rafforzamento patrimoniale delle imprese
L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi da:
società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, ad esclusione di intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative,
qualora la società, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
– ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;
– abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
– abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, per l’accesso al Fondo Patrimonio Pmi l’aumento di capitale non è inferiore a 250. 000 euro.
La società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
– alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
– si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
– si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
– non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
– nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
– il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
Le suddette obbligazioni o titoli di debito sono emessi per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi.
Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3. 2 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3. 3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi, il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.
La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllata.
Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione.
La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 del codice civile.
La società emittente assume l’impegno di:
– non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
– destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
– fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti, l’esecuzione dell’aumento di capitale, la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari e l’assunzione degli impegni, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.
Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2020.
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