Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo.
Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo.
Tra le misure più apprezzate, troviamo al centro dell’attenzione l’ecobonus al 110%, disciplinato dall’articolo 119, relativo alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, le misure antisismiche e le installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31/12/2021.
Di cosa si tratta?
Gli interventi presi in considerazione dal decreto sono i seguenti:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.
A chi è rivolto?
Possono usufruire di tale bonus:
i condomini;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
gli istituti autonomi case popolari (IACP) e coloro che hanno le stesse finalità delle già menzionate strutture;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Condizioni di accesso:
Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015) e il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per eventuali nuovi requisiti occorre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisca le modalità attuative della detrazione al 110 per cento, da emanare entro il 18 giugno (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl cosiddetto Rilancio).
La cessione del credito e lo sconto in fattura:
L’art. 119 prevede inoltre, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità può essere rilasciato da gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; e dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Se sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? Puoi comprare anche ore di Video assistenza on line, non esitare a contattarci, compila il form di contatto.
Siamo i fondatori del risparmio lecito d’imposto e descritto i nostri casi reali nel nostro libro acquistabile su amazon!
Abbiamo vinto il premio Studio Professionale dell’anno da “Le Fonti Awards!