L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato
L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917.
L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori.
Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve.
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