Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi.
COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI
Analizziamo l’articolo 69 dedicato
Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi.
Sono prorogati al 29 maggio 2020 i versamenti in scadenza entro il 30 aprile 2020 relativi al:
– Prelievo erariale unico;
– canone concessorio.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Per le sale bingo, a seguito della sospensione dell’attività non è dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del bingo a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
Considerata la grave situazione sono per giunta prorogati di 6 mesi i termini previsti per l’indizione delle gare delle scommesse e del bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento, dell’entrata in vigore del Registro unico del gioco e dell’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.
Inoltre,
Ai sensi dell’art. 61, per i soggetti che gestiscono scommesse, sale gioco e biliardi, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020 e la sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
I suddetti versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.