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mercoledì 2 Ottobre 2024

COVID-19: ACCESSO ALL’ASSEGNO ORDINARIO

Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali.

Analizziamo insieme il tema dell’assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali.

Analizziamo insieme il tema dell’assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.  

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventive ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

I periodi di assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 30 del già menzionato decreto del 2015, pertanto esso rimarrà invariato e limitatamente a tali periodi, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo.

L’assegno ordinario è concesso, relativamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1. 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

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