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mercoledì 2 Ottobre 2024

Decreto marzo 2020: trattamenti di integrazione salariale per aiutare datori di lavoro e imprese

Gli articoli 19 e 20 del Decreto marzo disciplinano rispettivamente le aziende che alla data di entrata in vigore del D. L. 23/02/2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, e il Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.  ​

 

Gli articoli 19 e 20 del Decreto marzo disciplinano rispettivamente le aziende che alla data di entrata in vigore del D. L. 23/02/2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, e il Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.  

Con l’art. 19 le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane, MA tale concessione SOSPENDE e SOSTITUISCE il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Tale concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.  Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di Euro per l’anno 2020 e l’INPS provvede al monitoraggio. Qualora dal menzionato monitoraggio dovesse emergere che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.  

L’art. 20 invece affronta il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. I datori di lavoro, iscritti al Fondo d’integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione di assegno ordinario per un periodo non superiore di 9 settimane. Come nel caso descritto precedentemente, anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario SOSPENDE  e SOSTITUISCE l’assegno di solidarietà già in corso. Tale concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

E’ importante specificare che i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti.

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