Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time.
Buoni pasto e deducibilità ai fini delle imposte dirette.
La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (Decreto MISE). Complessa è la disciplina fiscale riferita alle imposte dirette.
Il buono pasto è un mezzo sostitutivo di pagamento dal valore compreso tra i €2 e i €10 utilizzabile esclusivamente per acquistare un pasto o dei prodotti alimentari. è considerato dalla legge un servizio alternativo alla mensa per il personale nonostante spetti anche ai lavoratori subordinati part-time.
A chi spettano i buoni pasto?
Possono essere corrisposti da imprese pubbliche e private, da professionisti e da imprenditori individuali ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale e a chi ha instaurato un rapporto di collaborazione (come i co. Co. Co. ). I datori di lavoro sono obbligati ad erogarli solo nei casi in cui sono previsti dai contratti collettivi, dalla contrattazione di secondo livello o individuale, e quando il dipendente durante la pausa lavoro non abbia il tempo di raggiungere l’abitazione prima che termini la pausa (sentenza della Cassazione n. 22702/2014).
I buoni sono utilizzabili solo dal titolare, non sono cedibili né commercializzabili né convertibili in denaro. Infatti, si possono utilizzare solo per l’intero valore facciale senza ricevere il resto in denaro.
Novità apportate dal Decreto MISE.
A partire dal 10 settembre 2017, grazie al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, sono state apportate alcune modifiche in materia di buoni pasto. è ora possibile utilizzare i buoni pasto non solo al ristorante o al supermercato, ma anche in agriturismi e in esercizi che vendono prodotti locali. Come per tutte le cose vi è, anche in questo caso, un graduale passaggio dai buoni cartacei ai buoni elettronici con aumento della fascia di esenzione da €5. 29 a €7 per il datore che li eroga in formato elettronico. Inoltre, a seguito di tale decreto possono essere utilizzati esclusivamente dal lavoratore, durante l’orario di lavoro e fino a un cumulo di 8 buoni per singola spesa.
Deducibilità ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires).
Per quanto concerne le imposte dirette, il datore di lavoro può dedurre i costi dei buoni pasto al 100% essendo riconducibili alla voce di costo di Bilancio inerente i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (voce B/ del Conto Economico). Le ditte individuali e i lavoratori autonomi generalmente considerati possono dedurre fino al 75% di tali spese sostenute. Per i liberi professionisti il limite del 75% non deve superare però il 2% del fatturato.
Per evitare che la deducibilità del costo dei buoni pasto venga contestata in fase di accertamento, si consiglia comunque di farsi rilasciare la fattura per ogni pasto consumato.
Per il lavoratore, invece, la tassazione cambia a seconda che si tratti di buoni cartacei o elettronici.
L’articolo 51, comma 2 del TUIR stabilisce che i buoni cartacei non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente se l’importo complessivo giornaliero non supera i €5,90; questo significa che soltanto l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito imponibile fiscale e quindi è soggetta a Irpef.
La legge di stabilità 2015 ha elevato, a partire dal 01/07/2015, la soglia di esenzione dal reddito a €7 giornalieri per i buoni pasto erogati in formato elettronico. Anche in questo caso, solo l’eccedenza è soggetta a tassazione. La detassazione e decontribuzione nasce sempre dal fatto che dietro l’erogazione del buono pasto si cela sempre un servizio di mensa.
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