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mercoledì 2 Ottobre 2024

Tirocini regione Sardegna

Il tirocinio formativo è misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante ed il tirocinante, è finalizzato ad acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali è necessario un periodo formativo ed inoltre il tirocinante non potrà effettuare più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale.

La regione Sardegna disciplina i tirocini formativi grazie alle disposizioni dell’accordo Stato regioni del 25. 05. 2017, dalla Regione Sardegna con la DGR 34/7 del 03. 07. 2018 e il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1838 ASPAL/ del 09. 10. 2018.

Tirocini regione Sardegna

Analisi dei tirocini formativi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo attivabili nella regione Sardegna.

Il tirocinio formativo è misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante ed il tirocinante, è finalizzato ad acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali è necessario un periodo formativo ed inoltre il tirocinante non potrà effettuare più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale.

La regione Sardegna disciplina i tirocini formativi grazie alle disposizioni dell’accordo Stato regioni del 25. 05. 2017, dalla Regione Sardegna con la DGR 34/7 del 03. 07. 2018 e il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 1838 ASPAL/ del 09. 10. 2018.

L’attivazione e la gestione dei tirocini, in cui l’Aspal svolge il ruolo di soggetto promotore, è effettuata attraverso la procedura online presente sul sito www. Sardegnalavoro. It e secondo le disposizioni ed indicazioni impartite dall’accordo Stato Regioni citato in precedenza.

I tirocini possono essere svolti da persone di età non inferiore ai 16 anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione scolastica e per poterli attivare è necessaria la collaborazione tra tre soggetti: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante; il soggetto promotore è l’Aspal a cui è affidato il compito di promuovere, attivare, gestire e monitorare i tirocini di propria competenza; a tal fine, attraverso i centri per l’impiego della regione autonoma della Sardegna , l’ASPAL provvede a:

·         erogare un servizio di informazione e promozione dei tirocini;

·         contribuisce a predisporre il progetto di tirocinio tramite l’utilizzo del sistema appositamente dedicato sul sito www. Sardegnalavoro. It e con il supporto degli operatori dei centri per l’impiego;

·         individua un tutor come responsabile del tirocinio;

·         assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso i terzi con un apposita ed idonea compagnia assicuratrice;

·         promuove il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;

·         rilascia l’attestato di svolgimento del tirocinio pubblicandolo sul portale www. Sardegnalavoro. It nell’area personale del tirocinante.

Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato che ha sede legale o sede operativa in Sardegna con cui viene attivato il tirocinio e presso il quale il tirocinante svolge il suo percorso; il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa stabilita dalla legge 68/99 e ss. Mm. Ii. Relativa ai diritti dei lavoratori disabili. Il soggetto ospitante potrà realizzare un solo tirocinio a favore dello stesso tirocinante.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale definito PFI che viene concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

Il PFI definisce gli obiettivi formativi da raggiungere grazie al tirocinio e le modalità con cui lo stesso deve essere attuato; il tirocinante dovrà essere formato e non dovrà svolgere in autonomia attività di responsabilità o che possono arrecare un danno a sé stesso o agli altri.

I tirocini sono rivolti a:

·         soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore o terziaria;

·         lavoratori che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

·         lavoratori a rischio disoccupazione;

·         soggetti già occupati che sono alla ricerca di altra occupazione;

·         soggetti disabili (articolo 1, comma 1, legge 68/99) e svantaggiati (legge 381/1991).

I requisiti per poter accedere al tirocinio devono essere posseduti nel momento in cui viene predisposto il progetto di tirocinio e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dello stesso;

Per poter procedere all’attivazione dei tirocini promossi dall’ASPAL si può utilizzare solo la procedura on line disponibile sul sito www. Sardegnalavoro. It: si dovrà procedere alla registrazione del soggetto ospitante direttamente sul portale, il soggetto ospitante dovrà poi presentare richiesta di accreditamento per le comunicazioni oblbligatorie presso il centro per l’impiego di competenza ed in seguito il tirocinante dovrà iscriversi al portale Sardegna lavoro dove dichiarerà l’immediata disponibilità e dovrà sottoscrivere un patto di servizio personalizzato proposto dal centro per l’impiego di competenza. Nel caso di soggetti già occupati e che sono alla ricerca di altra occupazione non è previsto il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Per ogni progetto di tirocinio dovrà essere stipulata un’apposita convenzione tra il Soggetto ospitante e il soggetto promotore: la convenzione regola i rapporti tra i due soggetti, vincolando le parti al rispetto dei reciproci impegni che vengono definiti nella stessa; la convenzione in particolare deve contenere:

·         l’indicazione dei soggetti firmatari e del tirocinante;

·         il codice progetto;

·         i contenuti di carattere generale che devono essere presenti nel progetti di tirocinio;

·         gli obblighi del soggetto ospitante e quelli del soggetto promotore.

La convenzione viene stipulata tra con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con un suo delegato.

Il progetto di tirocinio contiene tutti gli elementi necessari per lo svolgimento del tirocinio e disciplina i rapporti tra il soggetto ospitante, il soggetto promotore e il tirocinante.

Nel progetto di tirocinio in particolare devono essere indicati:

·         la figura professionale di riferimento e le corrispondenti aree di attività;

·         la durata del tirocinio;

·         l’orario di accesso ai locali del soggetto ospitante;

·         la sede di svolgimento del tirocinio;

·         la polizza assicurativa di RCT;

·         il Tutor;

·         il responsabile aziendale di sicurezza;

·         l’indennità spettante al tirocinante.

Nel progetto sono indicate le generalità del tirocinante e del soggetto ospitante che dovranno dichiarare in forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa fissata per l’attivazione dei tirocini, queste dichiarazioni sono soggette a controlli ai sensi del D. P. R 28 dicembre 2000 n. 445. Il codice penale e le leggi speciali in materia prevedono sanzioni nei confronti di coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso e questo comporta il decadere del beneficio conseguito.

Il tirocinio non potrà iniziare prima che l’ASPAL abbia comunicato la sua approvazione con l’indicazione della data d’inizio e di termine che non potranno essere modificate. Una volta avviato il tirocinio potranno essere apportate solo le modifiche consentite dalla procedura informatizzata dal portale www. Sardegnalavoro. It seguendo le modalità previste dai manuali operativi; le modifiche inoltre dovranno essere predisposte in accordo tra il soggetto ospitante, il soggetto promotore e il tirocinante e la loro operatività avrà valore dal momento in cui ci sarà una notifica da parte dell’ASPAL.

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria presso il Sil, prevista dall’articolo 9-bis, c. 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; in particolare le sezioni Sil dedicate al tirocinio, prevedono che siano indicati:

·         il profilo professionale ISTAT CP2011;

·         la figura professionale di riferimento tra quelle incluse nel repertorio delle figure professionali della Sardegna;

·         le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;

·         gli obiettivi formativi;

·         le modalità di svolgimento del tirocinio;

·         le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale del repertorio;

·         il tutor progettista del soggetto promotore ha il compito di verificare la compatibilità del progetto di tirocinio con le indicazioni contenute nell’articolo 7 “incompatibilità e divieti” della DGR 34/7 del 03. 07. 2018.

Nella sezione modalità di svolgimento del tirocinio presente al SIL è opportuno indicare come dovranno essere organizzate le attività da affidare al tirocinante e gli strumenti che verranno usati durante il tirocinio così come le eventuali attività esterne ed i moduli formativi previsti.

La durata dei tirocini d’inserimento o reinserimento lavorativo non può essere inferiore ai 2 mesi e non può essere superiore ai 12 mesi comprensiva di proroga o rinnovo mentre per i soggetti disabili la durata può arrivare fino a 24 mesi; mentre la durata minima di due mesi può essere ridotta in caso di attività stagionali per le quali la durata minima è ridotta ad un mese. La durata effettiva del tirocinio deve essere comunque indicata nel PFI e deve essere adeguata agli obiettivi predisposti; al momento sono attivabili tirocini della durata di 6 mesi prorogabili o rinnovabili. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di maternità o malattia di lunga durata intendendosi per tali quelle che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari e potrà essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale sella durata di almeno 15 giorni solari.

In caso di interruzione del tirocinio il tirocinante dovrà dare apposita comunicazione scritta al Tutor del soggetto ospitante ed al tutor del soggetto promotore ed a sua volta il tirocinio potrà essere interrotto dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Il PFI dovrà indicare le ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto a svolgere sempre in riferimento alle attività oggetto del percorso normativo ed ha comunque diritto ad un periodo di riposo proporzionato all’impregno svolto. L’orario del tirocinio non può superare l’80% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante anche se per il momento la durata di tutti i tirocini è di 30 ore settimanali ed ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore e ad un giorno di riposo settimanale che generalmente coincide con la domenica. Oltre al riposo settimanale il tirocinante ha diritto a 2 giornate di riposo compensativo al mese per garantire il recupero delle energie psicofisiche che dovranno essere concordate con il proprio tutor interno e coincidono generalmente con i periodi di chiusura del soggetto ospitante.

Per la partecipazione al tirocinio è prevista un’indennità mensile che non può essere inferiore ad € 400,00 lordi mensili anche se è sempre facoltà del soggetto ospitante aumentare l’indennità con ulteriori risorse; la congruità dell’indennità deve essere valutata dal Tutor del soggetto promotore in fase di predisposizione del progetto ed è a carico del soggetto ospitante se non viene indicato diversamente nella convenzione o nel progetto di tirocinio.

Nel progetto di tirocinio devono essere indicati due tutor:

·         il tutor del soggetto promotore;

·         il tutor del soggetto ospitante;

il tutor del soggetto promotore, fornisce un supporto al soggetto ospitante ed al tirocinante nella predisposizione e nella gestione del progetto e promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio. Il soggetto ospitante dovrà indicare un tutor che ha la funzione di agevolare il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, guidarlo ed accompagnarlo in modo da consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed il tutor potrà essere individuato tra i lavoratori dell’azienda che sono in possesso di competenze ed esperienze professionali adeguate.

Il tirocinante dovrà compilare il libretto delle presenze che è disponibile online alla data di inizio del tirocinio nelle aree personali del tirocinante e del soggetto ospitante; in caso di assenza del tirocinante sarà il tutor a compilarlo e alla fine di ogni mese il soggetto ospitante dovrà provvedere a chiudere on line il libretto.

Al termine del tirocinio, entro 15 giorni, il soggetto ospitante ed il tirocinante devono compilare oltre al libretto anche le relazioni finali del tirocinante e del soggetto ospitante ed inviare il tutto secondo le indicazioni riportate nel portale dedicato. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta l’impossibilità di attivare ulteriori tirocini a favore del soggetto inadempiente ed erogare il saldo di indennità ed è inoltre indispensabile per il pagamento della polizza assicurativa RC relativa a ciascun tirocinante.

Una volta terminato il tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI e del dossier individuale, rilascia al tirocinante l’attestazione finale dei risultati che viene pubblicata nell’area personale del tirocinante e alla quale è allegata la relazione finale del soggetto ospitante: l’attestazione documenta le attività effettivamente svolte e le competenze acquisite indicando anche il totale delle ore e delle giornate effettivamente svolte.

Tutte queste disposizioni si applicano ai tirocini da attivare sul territorio regionale a partire dal 01. 10. 2018.

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