Se una Farmacia effettua prestazioni alternative alla semplice somministrazione di farmaci, proprio come accade in base ad un trend sempre più diffuso, ad esempio mette a disposizione test per le intolleranze alimentari, test per la misurazione della glicemia e simili oppure offre prestazioni sanitarie dentro o fuori dai locali, come funziona il regime IVA? Ecco i chiarimenti forniti sul punto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E del 12 maggio 2017 per riconoscere le operazioni esenti IVA.
Sommario
Le farmacie “innovative” dei servizi
Come ormai noto, oggi le nostre Farmacie non si limitano più al comune servizio di somministrazione di farmaci ma forniscono prestazioni sempre più aderenti ai bisogni specifici della persona sotto il duplice profilo della salute e del wellbeing ponendosi come strumenti del SSN (servizio sanitario nazionale) che contribuiscono proattivamente a trasferire l’innovazione al cittadino migliorando la qualità della vita.
In particolare, tra i servizi “alternativi” emergono in primo piano i seguenti:
1) messa a disposizione di operatori socio-sanitari, come infermieri e fisioterapisti, che offrono proprie prestazioni;
2) autoanalisi di prima istanza, ossia prestazioni effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia (misurazione della pressione arteriosa, test per colesterolo, glicemia, eccetera);
3) supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri;
4) prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, con riscossione dei relativi ticket (ossia le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini) e ritiro dei referti, attività che le farmacie svolgono in nome e per conto dell’azienda ASL, alla quale riversano le somme incassate.
Trattasi, di attività peculiari che hanno sollevato dubbi di natura fiscale (potendo in apparenza sembrare un ibrido tra prestazioni del SSN e prestazioni commerciali) riguardo in particolare all’assoggettabilità ad IVA.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E/2017, ha sul punto messo in evidenza in primis un criterio generale: le prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie sono soggette al regime IVA e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: l’esenzione IVA ex articolo 10 n°18 DPR 633 1972, è subordinata ad un duplice presupposto:
a) la natura della prestazione: deve trattarsi di diagnosi, cura e riabilitazione;
b) la qualifica del soggetto che la rende: deve essere tassativamente un soggetto abilitato all’esercizio della professione.
Al di fuori delle ipotesi in cui coesistono tali requisiti, è obbligatorio assolvere all’Imposta sul Valore Aggiunto.
Quindi l’Amministrazione Finanziaria ha precisato in sintesi che:
sono esenti da IVA esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione;
lo scontrino “parlante”, rappresenta il corretto metodo di certificazione dei corrispettivi.
Prestazioni Farmacie: quelle esenti e quelle non esenti IVA
1) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: sono esenti le prestazioni professionali specifiche previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4) del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n°153, rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra;
2) prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) del citato Decreto (restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti), siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n°18), del D. P. R. N°633 del 1972 quindi non sarà possibile sottrarsi all’adempimento fiscale;
3) le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello non scontano l’IVA ove prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico;
4) i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, scontano invece l’imposta ad aliquota ordinaria 3 del D. P. R. N°633 del 1972 solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.
Certificazione dei corrispettivi
Riguardo alla certificazione dei corrispettivi, le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario.
N. B. I soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.
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