Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017?
Quesito
Un’impresa simpatizzante ha finanziato una ASD-ONLUS per persone diversamente abili, corrispondendo alla stessa un’erogazione liberale in denaro senza ricevere alcun corrispettivo. Come potrà dedurre tali costi per non farli pesare sul Bilancio? Quali sono le agevolazioni fiscali previste nel 2017?
Analisi normativa
Come noto, attraverso il c. D. “Fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi, le ONLUS raccolgono destinazioni liberali da reinvestire per sviluppare le finalità di utilità sociale dell’associazione.
Inoltre, come nel caso di specie, può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e che sia in possesso dei requisiti previsti ex lege, acquisti anche la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
Occorre distinguere le agevolazioni fiscali previste dal legislatore in materia per i soggetti che decidono di finanziare il no profit, a seconda che si tratti di persona fisica o impresa ed in funzione della natura della donazione che può avere ad oggetto:
denaro;
costi di personale per servizi;
merci.
EROGAZIONI IN DENARO
Agevolazioni fiscali per persone fisiche
Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del TUIR) possono optare alternativamente tra:
a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005);
N. B. Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca;
Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) si applica la deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100. 000 €, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
b) la detrazione dall’IRPEF del 26% calcolata sul limite massimo di 30. 000 € che consente di realizzare un risparmio fiscale fino a 7. 800 €;
N. B nel calcolo dei 30. 000 € occorre computare anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.
Attenzione: In entrambe le ipotesi, presupposto fondamentale per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito sarà sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
Agevolazioni fiscali per imprese e società
Le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES) potranno optare alternativamente tra:
a) la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui (articolo 14 comma 1 D. L. N. 35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005);
b) la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30. 000 € (articolo 100 TUIR comma 2 lettera h).
E se l’ASD non ha i requisiti della ONLUS in che misura opera la detrazione?
L’articolo 78, comma 1, TUIR prevede che i soggetti passivi IRES possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), TUIR.
EROGAZIONI COSTI DI PERSONALE
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi” (Lettera h) ed i) del comma 2 dell’articolo 100 del TUIR. , che non hanno subito modifiche per effetto della legge n°96/2012.
EROGAZIONI BENI-MERCE
Le erogazioni liberali consistenti in “cessioni gratuite di merce” che le ONLUS possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) godono del regime fiscale agevolato previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del d. Lgs. N°460/1997. In particolare, il comma 2 stabilisce che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del TUIR. E, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’IRES o con l’IRPEF. I medesimi principi si applicano in caso di donazione di beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
N. B. Ai fini dell’IVA queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’articolo 10 del D. P. R. 633/1972, perché rientranti nella fattispecie di cui al numero 4 dell’articolo 2 dello stesso D. P. R. Da esso richiamata (i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa). L’agevolazione opera se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50. 00 € (fino al 2014 il limite era circa la metà) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’IVA relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’articolo 19 del d. P. R. 633/1972.
La legge di stabilità 2016 ha elevato a 15. 000 € (in precedenza fissato a 5. 164,57 €) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72 cioè quella relativa alla cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Attenzione: l’inosservanza degli obblighi contabili da parte del soggetto che riceve l’erogazione comporta per il soggetto beneficiario la perdita della deduzione fiscale!
Soluzione
L’impresa potrà optare per la deducibilità delle liberalità in denaro erogate in favore dell’ASD/ONLUS, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nel limite massimo di 70. 000 € annui come previsto dall’articolo 14 comma 1 D. L. N°35/2005 e successive modificazioni L. 80/2005, sottraendo così l’importo ottenuto a tassazione.
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