Siete un’impresa o una società che investe in ricerca? Ecco pronta per voi la guida completa che vi consentirà di massimizzare il vostro risparmio d’imposta e moltiplicare esponenzialmente la vostra redditività grazie ai bonus fiscali ricerca e sviluppo 2017 e le altre agevolazioni fiscali con gli stessi cumulabili, anche nei rapporti commerciali con l’estero!
Il credito d’imposta per le aziende che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3, comma 1, dl 145/2013 è stato potenziato sotto il duplice aspetto strutturale e temporale. Infatti, la legge di Bilancio 2017 ha previsto, sul punto diverse novità che hanno reso ancora più vantaggioso questo bonus, come chiarito dalla circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate 13/E 2017: in sintesi credito d’imposta al 50% per tutte le spese fino al 2020, anche per commesse estere.
A chi spetta e come si calcola il bonus ricerca e sviluppo?
Il bonus è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti relativi a spese di ricerca e sviluppo di seguito specificate, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Esempio di calcolo: ipotizzando un investimento 2017 in ricerca e sviluppo pari ad € 700. 000 e consideriamo che la media degli investimenti dei tre anni precedenti sia pari ad e 650. 00. “L’eccedenza” corrispondente alla quota agevolabile ammonterà ad € 50. 000: sulla stessa applichiamo quindi l’aliquota del 50% ottenendo come credito d’imposta a titolo di “Bonus per ricerca e sviluppo” l’importo finale di € 25. 000.
Quali spese rientrano nell’agevolazione?
Sotto il profilo oggettivo le spese ammesse al credito d’imposta sono:
costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;
quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
spese per contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge n°179/2012;
spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali.
N. B. Per alcune di queste tipologie, precisamente l’assunzione di personale altamente qualificato ed i contratti di ricerca extra-muros, l’agevolazione era già al 50% anche in relazione agli anni passati (dal 2014 in poi).
Novità bonus ricerca 2017
Nel dettaglio, il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è stato oggetto delle seguenti modifiche:
è stato esteso di un anno (fino al 2020 e non più solo fino al 2019);
è stata raddoppiata (al 50% prima fissata al 25%) l’aliquota per tutte le tipologie di spesa;
è stato incrementato (a 20. 000. 000 € dai precedenti 5. 000. 000) il massimale a cui si può applicare il bonus;
è stato esteso anche alle imprese residenti che svolgono attività di R&S per conto di committenti non residenti.
N. B. Resta invece fissato ad € 30. 000 l’importo minimo di investimenti richiesti per poter applicare l’agevolazione fiscale.
Attenzione: la circolare n°5/2016 Agenzia delle Entrate, chiarisce che i costi per la ricerca e sviluppo sono agevolabili al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute, e che in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Cumulabilità Bonus ricerca e Patent Box
Si ricorda che le imprese innovative hanno la possibilità di cumulare tale bonus con quelli previsti dal Patent Box ex articolo 1 commi 37-43 L. 190/2014 per la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento degli intangible assets. Questa possibilità è stata espressamente chiarita dalla Circolare Agenzia Entrate n°5/E del 2016 la quale ha altresì precisato che la condizione relativa alla soglia minima di investimento di € 30. 000 prevista per beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non richiede l’effettuazione di investimenti pari almeno alla suddetta soglia in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo d’imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione.
Per saperne di più sul Patent Box e quantificare il vostro risparmio d’imposta se decidete di aderire anche a questa opzione fiscale agevolativa, leggete subito la guida dedicata a come si calcola il Patent Box!
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Cumulabilità del Bonus ricerca con incentivi UE
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è compatibile anche con le sovvenzioni europee (che prevedono un contributo finanziario, parziale o totale, dei costi ammissibili ai programmi comunitari) previste per i medesimi investimenti come gli incentivi UE Horizon 2020?
La risposta è positiva come confermato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello con la risoluzione 12/E 2017, a condizione che la somma dei due incentivi non superi l’investimento effettuato. In pratica, un’azienda potrà utilizzare il bonus ricerca anche per investimenti in ricerca e sviluppo in relazione ai quali ha ricevuto le sovvenzioni europee, sempre che l’importo complessivo non ecceda l’ammontare complessivo di competenza del periodo per poter applicare il credito d’imposta.
Estensione del bonus alle commesse estere
Il bonus fiscale è esteso anche alle imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Occorre sottolineare che in questo ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, caso non rileverà il singolo corrispettivo pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa sostenute per gli investimenti ammissibili, nell’anno in cui sono state sostenute, e non in quelli di completamente della commessa. Il commissionario potrà anche essere una società dello stesso gruppo. Questo significa che ad esempio i bonus ricerca saranno attivabili anche nel caso di una capogruppo estera che affida un contratto di ricerca alla controllata italiana.
N. B. Le citate regole si applicano sono circoscritte all’ipotesi in cui la committente sia un’impresa non residente. Se al contrario la controparte contrattuale è un’impresa residente, sarà quest’ultima ad applicare il credito d’imposta, a titolo di “ricerca extra muros”.
Attenzione: il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Se un’impresa si è costituita nel 2017, non applica il criterio della spesa incrementale rispetto al triennio precedente, ma utilizza il credito d’imposta su tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Se desiderate:
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