Chiariamo che fine fanno i pignoramenti già “scattati” se avete aderito nei termini (entro il 21 aprile 2017) alla rottamazione delle cartelle esattoriali e cosa invece Equitalia non potrà più fare se avete scelto la sanatoria dei ruoli 2017 prima dell’avvio delle procedure esecutive.
Pignoramenti avviati e non: cosa accade se avete aderito alla rottamazione Equitalia 2017?
Se entro il 21 aprile 2017, il contribuente ha scelto di rottamare tutti o parte dei propri debiti Equitalia chiedendone la definizione agevolata (con uno sconto di un buon 30% medio) pagandoli in 5 rate tra il 2017 ed il 2018, con conseguente cancellazione di sanzioni ed interessi di mora, che fine fanno i pignoramenti già pendenti?
L’efficacia delle azioni esecutive in via di definizione, cioè non ancora completate, resta in piedi ma nella forbice temporale tra la richiesta di sanatoria e la scadenza dell’ultima rata, le azioni vengono sospese.
Quindi, se la domanda di rottamazione è stata presentata dopo l’inizio del pignoramento o del fermo o dell’ipoteca, Equitalia deve:
sospendere i pignoramenti già iniziati (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
sospendere i fermi amministrativi già iscritti (quindi dopo la notifica della comunicazione preventiva di fermo);
sospendere le ipoteche già attivate (quindi dopo la comunicazione della preventiva iscrizione di ipoteca).
N. B. Invece Equitalia, per la semplice presentazione della domanda di rottamazione (scaduta il 21 aprile 2017) avanzata dal contribuente, non potrà:
- iniziare nuovi pignoramenti (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
- iscrivere nuovi fermi su autoveicoli;
- iscrivere nuove ipoteche su immobili.