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mercoledì 2 Ottobre 2024

Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell’azienda sponsor? La risposta della Cassazione

Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad € 180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

 

Quesito

Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad €180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

Focus sulle spese di pubblicità e norma applicabile

L’articolo 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico e si differenzia dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R. M. 17 settembre 1998, n°148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda.

Sotto un profilo fiscale, entrambe le fattispecie sono equiparate e tali spese possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro successivi in parti uguali.

Tuttavia nel caso specifico in cui i corrispettivi funzionali alla pubblicità dell’Azienda sono versati ad un’ASD (oppure ad una SSD) trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che limita la deducibilità fiscale alle spese di pubblicità e sponsorizzazione ad un importo massimo di € 200. 000.    

Soluzione  

Quanto sopra asserito trova una conferma nella recentissima sentenza n°8981/2017 depositata il 6 aprile, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito che il Fisco non può opporsi alla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuata da aziende e professionisti fino all’importo massimo di € 200. 000 annui se corrisposte ad una ASD o SSD

Nella fattispecie,  l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati.

La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa esattoriale in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, in base al quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200. 000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n°917”.

Deve quindi concludersi che il recupero a mezzo di avviso di accertamento del costo di pubblicità inferiore ad € 200. 000 risulta illegittimo poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta.

Condizioni per la deducibilità delle spese di pubblicità corrisposte SSD (Società sportive dilettantistiche), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni sportive scolastiche o fondazioni scolastiche:

corrispettivi fino ad € 200. 000;
la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. Apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).

Sussistendo tali requisiti l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avvisi di accertamento legittimi per disconoscere la deducibilità fiscale delle somme corrisposte da aziende o professionisti  agli enti sopra specificati.

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