Con questa guida pratica illustriamo in pillole il trattamento fiscale che si applica alle ipotesi di cessione di ramo di azienda quindi quali imposte vanno pagate, con un focus di taglio operativo dedicato alle modalità di assolvimento degli obblighi Iva facenti capo al ramo ceduto, con le relative istruzioni.
Quando viene venduto un ramo dell’azienda, il conseguente trattamento fiscale è analogo a quello previsto per la cessione di azienda.
In sintesi:
la cessione a titolo oneroso del ramo genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d’impresa ( eccetto l’ipotesi di passaggio da persona fisica non imprenditore) , non e’ invece soggetta ad IRAP;
trattasi di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, a prescindere dal soggetto che cede l’azienda (imprenditore individuale, societa’) in quanto tale operazione non rileva come cessione di beni (art. 2, c. 3, lett. B, D. P. R. N. 633/1972);
in base al principio dell’alternativita’ Iva/imposta di registro, e’ dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale con un’aliquota del 3% (eccetto per i beni immobili) applicata sul valore corrente dell’azienda o il valore venale in comune commercio;
L’acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all’azienda dalla data in cui ha effetto la cessione.
Istruzioni adempimento obblighi Iva per cedente e cessionario
La prassi ministeriale (ris. 14. 7. 1993, n. 523166; circ. 15. 5. 1997, n. 137/E; circ. 9. 6. 1998, n. 144/E; ris. 29. 7. 1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:
A) se l’operazione riguarda un ramo d’azienda non gestito con contabilità separata o comunque che non comporta la cessione del credito o del debito Iva:
il cedente ( venditore del ramo) dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione;
il cessionario (acquirente del ramo) includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;
B) se l’operazione riguarda un’azienda o un ramo d’azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva:
il cessionario dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate dal cedente fino all’ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un’apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale;
Il plafond Iva relativo agli acquisti in sospensione d’imposta per le esportazioni si trasferisce all’acquirente di un’azienda o di un ramo d’azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all’attività ceduta (ris. 15. 1. 1996, n. 16/E);
Nel caso in cui l’azienda ceduta sia l’unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l’azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D. P. R. N. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35, D. P. R. N. 633/1972).
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