L’operazione di scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile ed introdotta con il recepimento della VI direttiva comunitaria, è un’operazione giuridico – economica diametralmente opposta rispetto a quella di fusione rispondente in primis ad esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione e risanamento e aziendale. Illustriamo una guida pratica in pillole sul funzionamento dell’operazione di scissione e sugli effetti che produce , dedicando un focus specifico alla neutralità fiscale con le relative istruzioni operative (con rinvio alla divulgazione sulla fusione per i punti comuni).
L’operazione di scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile ed introdotta con il recepimento della VI direttiva comunitaria, è un’operazione giuridico – economica diametralmente opposta rispetto a quella di fusione. Essa consiste in pratica nella ripartizione del patrimonio di un ente e attribuzione totale (scissione in senso stretto) o parziale (incorporazione) dello stesso a società preesistenti o di nuova costituzione: è caratterizzata in primis da obbiettivi di ristrutturazione, riorganizzazione e risanamento aziendale.
NB La scissione parziale si distingue:
dalla cessione d’azienda, in quanto i soci della società scissa ricevono azioni, al posto di denaro;
dal conferimento in quanto le azioni o quote vengono assegnate ai soci e non alla società.
I soggetti che intervengono nella scissione sono:
la società scissa, che trasferisce tutto o in parte il proprio patrimonio;
le società beneficiarie del trasferimento di patrimonio;
i soci della società scissa destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalla società beneficiaria.
Lo scioglimento della società scissa può essere attuato senza liquidazione, ovvero continuando la propria attività.
La partecipazione all’operazione di scissione (come per la fusione) non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
IMPOSTE DIRETTE E IRAP
Neutralità fiscale della scissione (art. 173 T. U. I. R. )
La scissione non genera nè realizzo né distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a condizione che gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scissa.
NB Alle scissioni di società soggette ad IRES in favore di società non soggette a tale imposta, e viceversa, si applicano, per quanto riguarda le riserve preesistenti, le regole previste per le trasformazioni.
L’ operazione di scissione fa emergere generalmente delle differenze contabili, iscritte nei bilanci delle società beneficiarie, che possono essere positive (avanzo da scissione) o negative (disavanzo da scissione).
In particolare occorre distinguere tra:
differenze da annullamento sono quelle che scaturiscono dall’annullamento di azioni o quote, se la società beneficiaria, già esistente prima della scissione, deteneva una partecipazione nella società scissa;
differenze da con cambio sono i dislivelli derivanti dal numero di azioni o quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa a fronte del trasferimento patrimoniale attuato.
Il disavanzo e l’avanzo, sia da annullamento che da concambio sono poste fiscalmente neutrali cioè non costituiscono reddito imponibile delle società beneficiarie.
Deroga alla neutralità fiscale : nel caso in cui siano dovuti conguagli di prezzo da parte di alcuni soci, perché le somme e il valore nominale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utili per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.
Principio della piena libertà per gli amministratori di scegliere con quali voci del netto della scissa alimentare il netto della beneficiaria (in relazione alle parti ideali del netto della scissa attribuite alle beneficiarie)
Unica eccezione: riserve in sospensione di imposta che devono essere integralmente ricostruite nel patrimonio della beneficiaria.
Trasferimento delle posizioni soggettive
I diritti ed obblighi della società scissa in capo alle società beneficiarie, ai sensi del comma 4 dell’articolo 173 DPR 917/86 sono così attribuiti:
– in caso di scissione totale : alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto loro trasferito;
– in caso di scissione parziale : alla società scissa e alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto rispettivamente rimasto o trasferito.
Attenzione: le società scisse che si estinguono devono provvedere agli obblighi di versamento fino alla data di efficacia della scissione. Successivamente si intendono trasferiti, a tutti gli effetti, alle società beneficiarie (art. 4 DL 50/97).
Riporto delle perdite fiscali (art. 173 c. 10)
Le limitazioni previste in tema di fusioni si applicano anche alle perdite fiscali delle società partecipanti alla scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante. NB Occorre procedere alla verifica delle “condizioni di vitalità” delle società e del patrimonio netto (quale limite quantitativo al riporto delle perdite) sia in capo alla scissa che alla beneficiaria.
Rinvio alla divulgazione sulla fusione in punto di:
riporto delle perdite fiscali;
decorrenza degli effetti dell’operazione;
eventuale retrodatazione.
IMPOSTE INDIRETTE
Imposta di registro : in misura fissa, pari attualmente a euro 168;
Imposte ipotecarie e catastali : fisse di euro 168;
IVA: la scissione, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione del tributo quindi non genera materia imponibile (art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72) e le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della scissione (ultima iscrizione nel Registro delle imprese, oppure la data diversa legittimamente stabilita) in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, (es. Obbligo di versamento dell’Iva, obblighi di fatturazione non ancora eseguita,…).
Normativa antielusiva di cui all’articolo 37 bis del DPR n. 600/1973
le operazioni di scissione non proporzionale sono considerata generalmente elusive ;
le operazioni proporzionali sono generalmente considerate dall’Amministrazione Finanziaria come non elusive a condizione che:
1) i soci delle società beneficiarie non alienino le partecipazioni ricevute a seguito della scissione;
2) i soci delle scissa non trasferiscano il controllo nella scissa successivamente alla operazione di scissione.
NB Il riconoscimento dell’operazione come elusiva determina la decadenza dal principio di neutralità fiscale
Limite alla neutralità fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 150/E del 10 giugno 2009, ha precisato che la scissione è un’operazione fiscalmente neutrale a condizione che sia la società scissa sia quella beneficiaria svolgano un’attività d’impresa. Di conseguenza, la scissione di una società commerciale a favore di una semplice implica, dal punto di vista fiscale, una estromissione dei “beni d’impresa”, con conseguente emersione di plusvalenze imponibili. Questo perché il regime di neutralità fiscale e la correlata “continuità dei valori fiscalmente riconosciuti”, presuppone l’appartenenza al “regime d’impresa” di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione. Tale requisito difetta per la società semplice, i cui redditi vanno determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.
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