L’ assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale; tuttavia tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette (articolo 47 DPR 917/1986). Con questa guida illustriamo le cautele e le accortezze da adottare sotto il duplice profilo contabile e fiscale, di quali documenti occorre munirsi per esercitare l’opzione agevolativa e, in particolare qual è beneficio fiscale realmente ottenibile dal socio assegnatario persona fisica.
Convenienza fiscale dell’assegnazione dell’immobile per il socio persona fisica
Se da un lato l’assegnazione di beni immobili può generare un significativo beneficio fiscale nei confronti del socio persona fisica assegnatario, ridotto sostanzialmente alle imposte degli atti e alla tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale, tale operazione se non correttamente pianificata, può rilevarsi molto onerosa in termini di imposte dirette ((articolo 47 DPR 917/1986).
Assegnazione “contro” utili o assegnazione “contro” capitale. Come effettuare la scelta?
Con l’assegnazione di beni la società, sostanziamente attribuisce al socio valori espressi nell’attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. Sulla base della posta del netto effettivamente assegnata si potranno prospettare le seguenti situazioni:
erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili)
restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale)
riduzione del capitale sociale quando è diminuita questa ultima posta.
NB Non si tratta di una scelta discrezionale o aleatoria perché occorrerà in linea di principio seguire un certo ordine: in primis vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi si partirà dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale.
Inoltre occorre delineare una fondamentale distinzione per comprendere il funzionamento reale del meccanismo fiscale agevolativo
Se l’assegnazione di un bene in natura ha come contropartita la distribuzione di utili, essa produrrà un reddito imponibile in capo al socio assegnatario, corrispondente all’eccedenza rispetto al valore del bene assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;
Tale presupposto di reddito (eventuale eccedenza) andrà calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale del bene in capo alla società.
Nell’ipotesi in cui invece l’assegnazione si realizzi mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere solo parzialmente e in misura ridotta o addirittura inesistente ;
In tal caso, il reddito da tassare (eccedenza) andrà calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Qual è il beneficio fiscale ottenibile dal socio persona fisica assegnatario e perché si realizza?
NB Con l’opzione agevolata dell’aliquota sostitutiva, il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare ridotto rispetto a quello che risulterebbe in regime ordinario cioè non agevolato, in quanto, sia che si agisca sugli utili che sul capitale, occorrerà computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società.
In altre parole, il prelievo tributario in capo al socio risulterà solo eventuale perché neutralizzato totalmente o parzialmente da quanto pagato dalla società a tale titolo, realizzando un fortissimo risparmio lecito di imposta con la garanzia del non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pianificazione fiscale e “documenti alla mano” per ottenere il beneficio fiscale
Questo ”tax saving” sarà reale e tangibile, a condizione che l’operazione, ante attuazione, venga pianificata nel dettaglio procedendo ad una serie di accertamenti complessi quali l’ analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. )
Sul punto, conformemente a quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26E del 1°giugno 2016, confermando quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016 , occorrerà come documentazione alla mano:
l’ ultimo bilancio a sezioni contrapposte;
la visura catastale dell’immobile;
l’eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);
In sintesi, con le opportune cautele e accortezze tributarie:
i soci persone fisiche , entro il 30. 09. 2017 potranno ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei immobili non strumentali (e beni mobili registrati) una imperdibile detassazione fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa dell’immobile in presenza dei requisiti prescritti;
la società che assegna il bene potrà a sua volta godere di una ulteriore agevolazione fiscale con l’applicazione delle norme correttamente individuate.
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