Un marchio collettivo (o anche un marchio d’impresa) può essere “monetizzato” con il Lease Back? Con questa guida operativa analizziamo come funziona la “locazione finanziaria di ritorno” di un Brand, i vantaggi economici e finanziari che ne derivano, come si conclude materialmente dal punto di vista giuridico – contrattuale e quando è lecita un’operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo.
Il marchio collettivo può essere oggetto di Lease – Back?
Come il marchio d’impresa, anche il marchio collettivo, Brand che si differenzia per la garanzia di qualità origine e caratteristiche rispetto ai prodotti che lo “indossano” ( art. 2570 cc e 11 CPI), in applicazione del principio di libera trasferibilità del marchio previsto dall’art 23 CPI, può essere ceduto congiuntamente o separatamente dall’azienda, oltre ad essere strutturalmente concesso in licenza d’uso a da uno o più utilizzatori.
Inoltre, in analogia ad un orientamento giurisprudenziale ormai uniforme, supportato anche dalla prassi ministeriale riferita al marchio d’impresa, può essere oggetto di un contratto di Lease-Back, operazione della quale la Cassazione ha recente ha riconosciuto la piena legittimità fiscale purché priva di causa concretamente illecita elusiva del divieto di patto commissorio ex art 2744 cc.
Il lease-back, “locazione finanziaria di ritorno” o “vendita con retro locazione finanziaria”, è un contratto d’impresa con una propria autonomia strutturale e funzionale, connotandosi come contratto atipico con causa finanziaria
Analizziamo quindi gli aspetti economici e finanziari di un’operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo
Come funziona in pratica la “Locazione finanziaria di ritorno”?
Analizziamo come il sale and lease back, attraverso la nostra soluzione applicativa, possa rivelarsi un prezioso espediente per lanciare sul mercato un marchio collettivo agli esordi del suo “Market Concept”, facendogli acquisire un notevole valore commerciale.
Il Lease Back è una fattispecie contrattuale generata dalla prassi commerciale, che si sostanzia in un’operazione negoziale complessa attraverso cui un’impresa (o un lavoratore autonomo) vende un bene di sua proprietà ad una società di leasing ( lessor), la quale a sua volta retrocede in locazione finanziaria lo stesso bene all’originario venditore ( lessee)
Questo significa che la società di leasing pagandone il prezzo, diviene proprietaria e concedente del bene verso l’impresa alienante che diviene a sua volta “locataria” e ne ottiene il godimento dietro pagamento dei canoni di leasing pattuiti con la facoltà, al termine del contratto, di esercitare l’opzione per l’acquisto del bene, corrispondendo un importo residuo di riscatto.
Monetizzazione alternativa dei marchi collettivi: il Lease Back come strumento per trasformare un ”intangible asset” in immediata quota di liquidità, lanciandolo sul mercato
Applichiamo adesso lo schema contrattuale complesso della locazione di ritorno al marchio collettivo : quali vantaggi si possono ottenere?
Nel caso di un “collective trademark” dunque, siamo di fronte ad una cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing: in pratica, un soggetto, anche persona fisica – imprenditore cede un marchio collettivo ad una società (preferibilmente una cooperativa o un consorzio) la quale diviene titolare del brand e a sua volta lo concederà in uso sotto forma di locazione finanziaria al primo, diventando garante del corretto utilizzo del brand ed esercitando i controlli previsti dal “regolamento d’uso” ( art 11 comma 2 CPI)
Ciò consentirebbe ai detentori iniziali di un marchio collettivo da testare sul mercato, di finanziarsi, attraverso il corrispettivo immediato della vendita del brand (continuando ad utilizzarlo) – implementando così le campagne marketing e le attività di research e innovation necessarie a valorizzarlo e a godere dei bonus fiscali del Patent Box : in sintesi, la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito senza perderne lo sfruttamento economico e con la possibilità di diventarne nuovamente proprietari al termine contrattuale stabilito ( opzione di riscatto)
Trattasi quindi di una pratica di monetizzazione degli intangible asset che si rivela uno strategico strumento di innovazione finanziaria alternativa rispetto agli accordi vendita o licenza e un metodo di accesso immediato a nuove fonti monetarie, sfruttando Asset potenziali, dormienti o sottovalutati.
Come si conclude materialmente l’operazione di lease back?
L’operazione di sale and lease back, da perfezionarsi con scrittura autenticata da notaio, viene registrata e successivamente trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma per il marchio italiano, o di Alicante (Spagna) per il marchio Comunitario.
Quando un marchio può legittimamente essere ceduto con il Lease Back?
NB individuiamo ora gli indici positivi che connotano la “normalità”dell’operazione di Lease Back:
a) oggetto del contratto è un bene strumentale, cioè funzionale all’esercizio dell’attività aziendale non esauriente la sua utilità in un ciclo economico, che sia difficilmente collocabile nel mercato;
b) omogeneità nei criteri di vendita, dei canoni e del prezzo di opzione secondo valori di mercato, o cmq parametrati a criteri di congruità economica con il consigliato supporto della perizia di un esperto.
c) ampia durata del rapporto contrattuale strettamente collegata alla durata della vita utile del bene
d) conformità delle clausole del Lease Back a quelle normalmente adottate nei Leasing.
Quali sono i vantaggi delle operazioni di Lease Back?
1) La possibilità per l’impresa di finanziarsi evitando l’ingresso di soci terzi con una forma “elastica” di accesso al credito;
2) Incrementare la liquidità e produttività della propria attività lavorativa, professionale e commerciale evitando di perdere definitivamente la proprietà dei beni ceduti ;
3) reperire risorse monetarie senza aumentare il proprio indebitamento formalmente rilevato in bilancio, aumentando così anche la presentabilità contabile di fronte agli Stakeholders esterni;
4) godere di rilevanti benefits tributari (in primis i bonus fiscali del Patent Box) in termini di deducibilità senza incorrere nella fraudolenta elusione del divieto ex art 2744 cc.
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