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mercoledì 2 Ottobre 2024

Il “Patent Box” nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del “nexus ratio”

 

Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. Vediamo perché le operazioni straordinarie di m & a semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale e analizziamo il trattamento dei maggiori valori scritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio” che condiziona l’entità effettiva dello sgravio fiscale.

La società beneficiaria “eredita” i bonus fiscali del Patent Box

Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi nel beneficio, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, in primis m & a (merger & acquisition) fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi.

Le operazioni straordinarie semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale

Come anche sottolineato dalle Circolari n. 36/E del 1 dicembre 2015 e 11/E del 7 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni straordinarie potrebbero consentire una più agevole gestione dello strumento opzionale e, al contempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo, presupposto della deducibilità degli utili da intangible assets. Questo perché, da un lato, con una valida progettualità societaria si eviterebbe la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate, obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e, dall’altro, sarebbe possibile pianificare al meglio e strategicamente lo svolgimento delle attività di ricerca qualificata, decentrandole ad un organismo ad hoc “IP company” o ad enti esterni in outsourcing.

L’articolo 5 del decreto Patent Box, prevede in particolare che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto risultante dall’operazione straordinaria, cioè, a seconda dei casi, la società incorporante, la società beneficiaria e società conferitaria, si sostituisca nell’esercizio dell’opzione effettuata, rispettivamente alla società incorporata, società scissa o società conferente, e quindi nel godimento dei bonus fiscali che dimezzano il carico fiscale ordinario, sia per il computo della durata che in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal “nexus approach”

Incidenza dei maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio”: la rilevanza dei costi effettivamente sostenuti per l’IP

Per quanto riguarda il trattamento dei surplus di valore risultante da operazioni straordinarie ai fini del calcolo del nexus ratio, occorre distinguere tra quelle aventi ad oggetto un’azienda o attuate infragruppo, da un lato, e quelle dirette all’acquisizione di un’entità che possiede sostanzialmente solo un intangible asset, dall’altro.

Solo nei primi due casi, i maggiori valori rilevano come fiscalmente neutri ai fini della determinazione del coefficiente che condiziona effettivamente l’entità del beneficio fiscale ottenibile e cioè non entrano nel computo del rapporto tra spese qualificate e spese complessive.

Quanto appena affermato trova una esplicita conferma nella circolare 11/ E dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che gli eventuali maggiori valori contabili dell’IP (intellectual property), iscritti in bilancio in relazione all’imputazione del disavanzo da fusione o scissione, ovvero iscritti in relazione al conferimento d’azienda, non rilevano, in linea di principio, ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi. La spiegazione di tale “neutralità”, va individuata nella circostanza che, ciò che rileva nell’approccio nexus è il costo effettivamente sostenuto dal soggetto che acquisisce l’IP e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili, come nell’ipotesi di allocazione del disavanzo da fusione o scissione o iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento di azienda.

A questo punto, l’Agenzia delle Entrate puntualizza un limite all’applicabilità di tale interpretazione : essa riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria abbia ad oggetto un’azienda oppure sia attuata infragruppo. Nel caso in cui tramite l’operazione di fusione, scissione o conferimento venga acquisita un’entità che possiede sostanzialmente solo un IP, il disavanzo (da annullamento o da concambio) allocato sull’IP, derivante dal maggior costo di acquisto della partecipazione (o dal maggior aumento di capitale sociale effettuato a servizio dei soci) della società contenente l’IP, o il maggior valore iscritto in sede di conferimento dell’IP rileverà anche ai fini del nexus ratio.

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