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mercoledì 2 Ottobre 2024

Il fisco notificherà solamente tramite PEC

A partire dal 1° luglio 2017, il fisco provvederà a notificare solamente tramite Posta Elettronica Certificata; i soggetti interessati sono i Professionisti iscritti all’albo, le Aziende (sia individuali che costituite in forma societaria) e le Pubbliche Amministrazioni. La Pec potrà essere utilizzata anche dai soggetti privati, qualora siano interessati ad ottimizzare il proprio tempo.

Il fisco notificherà solamente tramite PEC

Il decreto legge 185/2008 prevede che dal 1° luglio 2017 sarà obbligatorio l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

A partire dal 1° luglio 2017, il fisco provvederà a notificare solamente tramite Posta Elettronica Certificata; i soggetti interessati sono i Professionisti iscritti all’albo, le Aziende (sia individuali che costituite in forma societaria) e le Pubbliche Amministrazioni. La Pec potrà essere utilizzata anche dai soggetti privati, qualora siano interessati ad ottimizzare il proprio tempo.

Il decreto fiscale prevede dunque una semplificazione nella notificazione degli avvisi e degli atti, che verranno notificati dall’ufficio competente direttamente alle imprese mediante invio di e-mail all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

Se l’indirizzo di posta elettronica risulta pieno, l’ufficio provvederà ad effettuare un secondo tentativo di invio; se anche al secondo tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l’indirizzo del destinatario risultasse non valido o inattivo, la notificazione si eseguirà tramite deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito del relativo avviso, per una durata di 15 giorni. In quest’ultimo caso, l’ufficio competente provvederà ad informare il destinatario dell’avvenuta notifica tramite lettera raccomandata.

Per l’ufficio competente, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui la casella di Pec del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione, con relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta trasmissione del messaggio; per il destinatario invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna, contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec del destinatario trasmette all’ufficio.

Anche i soggetti non obbligati potranno comunicare con la Pec: è previsto infatti che, qualora un soggetto non obbligato ne faccia richiesta, la notifica può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, oppure all’indirizzo Pec dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (come avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), oppure infine ad un indirizzo Pec del coniuge, di un parente o di un affine entro il quarto grado, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati.

L’indirizzo Pec che viene dichiarato dai soggetti non obbligati, ha effetto dal 5° giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.  

Con la Pec si possono sostituire raccomandate, fax ed altri strumenti normalmente utilizzati per trasmettere documenti alle Pubbliche Amministrazioni, per inviare ordini, preventivi, fatture, inoltro di circolari e direttive, trasmissione protocolli, paghe e stipendi.  

I vantaggi per l’utilizzo della Pec sono numerosi:

– Semplicità: il servizio di Pec si utilizza come un comune indirizzo di posta elettronica;

– Sicurezza: tutte le comunicazioni sono protette, perché crittografate e firmate digitalmente;

– Valore legale: è riconosciuto pieno valore legale, e le ricevute possono essere utilizzate come prova d’invio;

– Nessun Virus ne Spam;

– Risparmio: si ha un risparmio sull’invio di fax e raccomandate, con meno perdite di tempo;

– Costo fisso: la Pec ha un costo fisso annuale, che non prevede ulteriori costi aggiuntivi in base all’utilizzo.

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