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mercoledì 2 Ottobre 2024

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza.

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza[1].

Per le violazioni al Codice della strada decideranno i singoli Comuni con delibere di consiglio comunale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. Nel caso di parziali pagamenti, già avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto. La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

 

QUANDO CONVIENE E LIMITI ALL’ADESIONE AGEVOLATA

Si deve prestare molta attenzione, non sempre conviene aderire, si deve valutare caso per caso, considerando che:

1.     Le rate al momento consentite dal D. L. N. 193/2016 sono al massimo quattro con periodicità trimestrale, ultima prevista il 18. 03. 2018;

2.     Il Decreto prevede la rinuncia alle liti pendenti;

Questi sono elementi fortemente restrittivi, che mimano la convenienza all’adesione, considerando inoltre, che il contribuente una volta aderito in caso di impossibilità a sostenere anche solo una delle rate trimestrali, decade dal beneficio e viene ripristinato il debito ante rottamazione, diminuito di quanto versato con ulteriore impossibilità di chiedere rateazione ordinaria a 72 o 120 rate mensili[2].

Di fatto il Decreto dovrà essere convertito entro 60 giorni, ossia il 21. 12. 2016 ed il contribuente pena decadenza dal beneficio è tenuto ad inviare la dichiarazione di cui all’articolo 6 del D. L. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore (22. 10. 2016), ossia entro il 20. 01. 2016. A fronte di quanto esposto, è consigliato nei casi con debiti alti che minano la sostenibilità di un piano a massimo 4 rate trimestrali, di attendere le prossime settimane possibili e probabili proposte di emendamento.   

 

CASO 1. 0

A seguito di un avviso di accertamento, poi tramutatosi in pendenza di giudizio in appello, L’Agenzia delle Entrate contesta maggior reddito Irpef Anno 2008 per euro 107. 000 con richiesta di pagamento, esaminando la sola imposta Irpef nazionale:

Maggior Irpef accertata = 43. 979 euro

Sanzioni = 43. 979 (pari al 100% delle maggiori imposte)

Interessi al tasso del 3,5% pari ad euro 6. 500

Spese di notifica= 5,88 euro

Totale da versare = 94. 464,88 euro

Con la rottamazione si pagherebbero solo le imposte contestate e gli interessi legali (rimodulando quelli computati ed eliminando more).   Il dovuto attraverso la sanatoria in oggetto ammonterebbe ad euro 50. 479, con un risparmio stimato e prudenziale (non considerando nel caso del contribuente la successiva cartella Equitalia con piano di rateazione maggiorato di sanzioni, interessi mora. ) di euro 43. 985, un risparmio del 46,56% (senza ipotesi di abbattimento forfettario).

TERMINI DI RISPOSTA DA PARTE DELL’ENTE DI RISCOSSIONE

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto, ossia entro il 20. 04. 2017, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

 

Per prenotare i lavori dello Studio diretti a:

a)    Verificare estratto debitorio erariale (Agenzia Entrate, Equitalia, Inps, Inail ed enti comunali);

b)    Conferire incarico per il computo dell’abbattimento atteso e calcolare la convenienza;

c)     Affidare l’incarico per l’accesso alla Rottamazione delle Cartelle Equitalia 2017.

Contattateci al numero fisso 06. 31055924 per prenotare la lavorazione.

Il Computo delle Tariffe è su base oraria.

In allegato:

1)    Testo del Decreto Legge n. 193 del 2016

2)    Modello di dichiarazione di adesione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193/2016

 

 

 

 

 

[1] A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193 del 2016, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

[2] In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere   a)   e    b)  , la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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