La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.
Assegnazioni immobili delle società ai soci persone fisiche guida 1. 0
La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.
Il legislatore ha indicato una serie di condizioni specifiche che devono sussistere, tutte congiuntamente e necessariamente, per ritenere agevolabili le operazioni in argomento. La ricorrenza di uno o solo di alcuni di essi dunque non consentirà di ritenere usufruibile l’agevolazione.
Presupposto Soggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci
Possono usufruire, entro il termine del 30 settembre 2016, dell’assegnazione agevolata di beni immobili, tutte le società commerciali sia di persone che di capitali ed i rispettivi soci persone fisiche.
è prevista una limitazione solo con riferimento alla trasformazione in società semplice, riservata unicamente a quelle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.
Dall’elenco, tassativamente indicato dal comma 115 dell’Articolo 1 legge di stabilità 2016, risultano dunque escluse le società cooperative.
I soci persone fisiche che in qualità di assegnatari o cessionari, potranno beneficiare della agevolazione fiscale non sono assoggettati a particolari limitazioni di natura soggettiva, nel senso che possono beneficiarne sia soggetti persone fisiche, non imprenditori né esercenti arti o professioni, che soci persone fisiche imprenditori, esercenti arti o professioni, società di persone , società di capitali nonché le cooperative che siano socie di tali società.
Presupposto oggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci
Il regime speciale agevolato può trovare applicazione con riferimento alle società commerciali che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali parziari su beni immobili e che intendano assegnarli o venderli ai propri soci, e alle sole immobiliari di gestione, proprietarie o titolari di diritti reali parziari di godimento su beni immobili che intendano trasformarsi in società semplici.
I beni immobili che possono formare oggetto di assegnazione e di cessione ai soci sono solo “i beni diversi da quelli indicati nell’Articolo 43 comma 2 primo periodo del DPR n. 917/1986”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. Per tale ragione tra gli immobili esclusi dalla agevolazione, oltre gli immobili strumentali per destinazione, rientrano anche gli immobili patrimonio, ai sensi dell’Articolo 90 del DPR n. 917/1986, e quelli strumentali per natura che siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore o della società che ne sia proprietaria.
Gli immobili strumentali per natura e gli immobili patrimonio che invece non siano utilizzati direttamente per l’esercizio della attività, come quelli concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, possono formare oggetto di assegnazione o di cessione agevolata ai soci.
In altri termini possono essere oggetto di assegnazione e/o cessione agevolata:
· i beni merce (sia abitativi che strumentali);
· i terreni agricoli o i terreni edificabili;
· i fabbricati strumentali per natura (categorie catastali B,C,D,E e A10) purché locati o concessi in comodato a terzi, oppure non utilizzati direttamente;
· i beni patrimonio ex Articolo 90 del DPR n. 917/1986 (abitazioni /terreni sia agricoli che edificabili locati a terzi ovvero non utilizzati per l’attività).
N. B. I beni agevolati non dovevano essere necessariamente posseduti dalla società alla data del 30 settembre 2015 come invece previsto per la qualifica di socio e per la estromissione dei beni dal regime di impresa, seppur con riferimento a una data diversa.
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