La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2015 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
CUBATURA: riaperti i termini per la rivalutazione e l’affrancamento al 8%
La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2015 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.
La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito
La facoltà di rivalutare il diritto di cubatura è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 8%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).
Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2015), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.
L’Aliquota
L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2015, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.
Le rate
La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:
1. unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2015;
2. tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:
a. 30. 06. 2015;
b. 30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);
c. 30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).
Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione, di non versare l’8% per intero ma limitarsi alla differenza.
Per info o conferimento di incarichi potete contattarci al
Numero Verde 800. 19. 27. 52
oppure inviando mail a: rivalutazioni@networkfiscale. Com