Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.
Istanza di Sospensione Giudiziale
Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.
L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado).
Motivazione
L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato.
N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole.
Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito.
Presentazione
Può essere:
a) inserita nel ricorso;
b) in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio.
Decisione
La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata.
ECCEZIONALE UDIENZA
Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione.
In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia.
Istanza di Sospensione Giudiziale
Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.
L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado).
Motivazione
L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato.
N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole.
Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito.
Presentazione
Può essere:
c) inserita nel ricorso;
d) in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio.
Decisione
La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata.
ECCEZIONALE UDIENZA
Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione.
In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia.
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