L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile.
Ricorso in Cassazione dell’interveniente adesivo: presupposti e limiti
Cassazione, sez. Lav. , 8 luglio 2013, sentenza n. 16930 – Pres. De Renzis – Rel. Manna – P. M. (Parz. Conf. ) Fucci – Ric. C. F. – Res. T. A.
L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile.
Il caso
Il dirigente scolastico di un Istituto professionale di Stato, nella sua qualita` di rappresentante dell’istituto stesso, proponeva appello contro la sentenza di primo grado che aveva confermato il decreto ex art. 28 Stat. Lav. , con cui era stata affermata l’antisindacalita` del comportamento tenuto dal dirigente medesimo ai danni del coordinatore regionale e provinciale di Catanzaro del sindacato Gilda degli insegnanti, «comportamento consistito nell’affiggere, nella bacheca riservata a comunicazioni inerenti all’attivita` sindacale, una nota giudicata offensiva e lesiva dell’immagine sindacale del predetto coordinatore». Nell’ambito del giudizio di secondo grado lo stesso dirigente svolgeva anche, a titolo personale, «un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale dell’istituto scolastico». La sentenza d’appello confermava l’antisindacalita` del comportamento e veniva poi impugnata dal solo dirigente, nella sua qualita` di interveniente adesivo. Nel giudizio di cassazione si costituivano poi, depositando controricorso, sia l’istituto scolastico, che chiedeva l’accoglimento del ricorso, sia il sindacato, che concludeva per l’inammissibilita` o, in subordine, per il rigetto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta dal ricorrente in proprio, e quindi nella sola sua qualita` di interveniente adesivo rispetto all’appello proposto dall’Istituto. Dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 344 c. P. C. , l’intervento avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile gia` dal giudice di secondo grado, non trattandosi certo di un soggetto che sarebbe stato poi legittima- to alla opposizione di terzo, la S. C. Ha afferma- to che, comunque e soprattutto, per giurisprudenza consolidata, «l’interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente concernenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (e non e` questo il caso), di guisa che la sua impugnazione e` inammissibile». Rilevava inoltre la Cassazione che, pur trattandosi «indirizzi giurisprudenziali anti- chi e consolidati», il ricorrente non aveva neppure tentato di svolgere argomentazioni dirette a giustificare l’eventuale abbandono di tale orientamento (cfr. Art. 360-bis, n. 1, c. P. C. ).
I precedenti
In senso conforme si vedano, ricordate in moti- vazione, Cass. , S. U. , 17 aprile 2012, n. 5992, in Mass. Giust. Civ. , 2012, 505, che ha affermato che «L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specifica- mente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicche ́ la sua impugnazione e` inammissibile, laddove la parte coadiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole», nonche ́ Cass. , sez. II, 10 marzo 2011, n. 5744, ivi, 2011, 391, e Cass. , sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734, ivi, 2009, 247, per la quale «La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del comma 2 dell’art. 105 c. P. C. – che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere – puo` aderire all’impugnazione proposta dalla par- te medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile». Con specifico riferimento al procedi- mento ex art. 28 Stat. Lav. Si veda poi Cass. , sez. Lav. , 13 agosto 1991, n. 8816, in Foro it. , 1992, I, 87 ss. , secondo cui: «L’intervento, nel giudizio di opposizione al decreto di repressione della con- dotta antisindacale ottenuto da un’associazione sindacale esclusa dalle trattative, dell’associazione che alle trattative aveva partecipato, va qualificato adesivo dipendente; pertanto, l’associazione sindacale interveniente non e` autonoma- mente legittimata alla impugnazione della sentenza con la quale e` rigettata l’opposizione del datore di lavoro)».
Il ricorso principale in cassazione proposto da un interveniente adesivo non deve peraltro essere dichiarato inammissibile qualora anche la parte coadiuvata abbia proposto ricorso principale, potendo in tal caso essere preso in esame come «ricorso incidentale adesivo»: cos`ı Cass. , sez. I, 10 agosto 2007, n. 17644, in Mass. Foro it. , 2007, 1360 s.
Sull’inammissibilita` dell’intervento adesivo in appello, ai sensi dell’art. 344 c. P. C. , si veda poi, ricordata in motivazione, Cass. , sez. III, 23 mag- gio 2006, n. 12114, in Mass. Foro it. , 2006, 1030 s. (secondo la quale «L’intervento in appello e` ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c. P. C. , ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarita` di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perche ́ volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti»), e conforme v. Anche Cass. , sez. Lav. , 5 marzo 2003, n. 3258, in Mass. Giust. Civ. , 2003, 458. Ricordiamo peraltro che la giurisprudenza, pragmaticamente, ammette (e con effetti sananti), l’intervento adesivo in appello (e in cassazione) del litisconsorte necessario pretermesso: cfr. Ad es. Cass. , sez. III, 25 giugno 1997, n. 5674, in Foro it. , 1997, I, 2866 ss. , e Cass. , sez. I, 16 settembre 1995, n. 9781, in Mass. Giust. Civ. , 1995, 1654.
Sempre in tema di intervento adesivo v. Inoltre Cass. , sez. Lav. , 18 aprile 2005, n. 7930, in Lav. Giur. , 2005, 893, secondo la quale «E` inammissibile nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito. (Nella specie la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento della societa` incorporante quella intimata, effettuato mediante deposito dell’atto di costituzione all’udienza)»; Cass. , sez. Lav. , 12 maggio 2005, n. 9950, ivi, 1094, per la quale «L’azione ex art. 28, L. N. 300 del 1970 avverso i comportamenti antisindacali e plurioffensivi non comporta il litisconsorzio necessario dei lavoratori licenziati, dei quali sia stata richiesta la reintegrazione, risultando legittimato ad agire solo il sindacato e riconoscendosi al piu` ai lavoratori un interesse all’intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c. P. C. ), a sostegno delle ragioni del sindacato, e non gia` un’azione diretta o un intervento autonomo»; Trib. Roma, 18 settembre 2006, ivi, 2007, 424, che ha ritenuto inammissibile l’intervento adesivo di organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori in procedimento introdotto da un’azienda per contrastare pretese contributive dell’Inps relative all’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni lavoratori.