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mercoledì 27 Novembre 2024

Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%

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Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%

Parere convergente della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Dogane  sulla cessione di frullati ottenuti solamente con pura frutta applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%.

Questa è la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272/E del 5 novembre 2009 alla richiesta di un contribuente di conoscere l’aliquota dell’imposta da applicare al prodotto. Per il contribuente, il frullato in questione rientrava all’interno della categoria “frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri”, indicata al n. 8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l’Iva del 4%.

Come spesso accade, in prima battuta, l’Agenzia delle Entrate ha cassato l’interpello motivando che per rispondere all’istanza, così come è successo per altre analoghe, fosse necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l’Agenzia ha trattato la questione solo nell’ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell’agenzia delle Dogane.

Quest’ultima, in seguito all’analisi chimica del prodotto, ha ritenuto che non fosse possibile considerare un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da “un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa”. Pertanto, le Dogane hanno chiarito che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: “frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio”.

A fronte della classificazione merceologica della Agenzia delle Dogane, i tecnici delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento alla cessione di frullati interamente naturali.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –  Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta –  articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633   

Con istanza d’interpello presentata dalla società ALFA S. R. L. è stato  esposto il seguente quesito.    

Quesito 

L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni  riguardanti il prodotto denominato X.   Il prodotto X appartiene alla categoria dei frullati e, come dichiarato  dall’istante, consiste in un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al  naturale.    

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante 

La società istante ritiene che il prodotto X possa, sotto il profilo  merceologico, rientrare nella più generica voce “Frutta commestibile, fresche o  secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate  senza aggiunta di zuccheri”, di cui al n. 8) della tabella A, parte II, allegata al  DPR n. 633/1972, per cui assoggettabile all’aliquota ridotta del 4%.     

Parere dell’Agenzia delle entrate 

In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi  inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle  istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e  successivi provvedimenti d’attuazione.  

Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della  trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura  di interpello – di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 – le istanze che  prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di  incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la  necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione  dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti  tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva  composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano  dall’ambito di competenza della scrivente.  

Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza  giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18  maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello  di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.  

Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che,  con nota n. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto  inquadramento doganale dei prodotti in esame.  

In particolare la predetta Agenzia, “sulla base della dichiarazione del  produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in  oggetto”, ritiene “che la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa  essere considerata un succo di frutta”.  

Infatti, precisa l’Agenzia delle dogane, “le Note Esplicative al SA, relative  alla voce 2009, prevedono che: ‘I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa  voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi   freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli  agrumi- in un’estrazione a mezzo di macchine dette “estrattori” funzionanti con  il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no  da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con  acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del  ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano).

I liquidi così ottenuti  sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti: 

a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli  elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra  d’infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.  

b) Filtrazione, specialmente con filtri a piastre Kieselgur, di amianto, di  cellulosa, ecc.  

c) Disaerazione, destinata a eliminare l’ossigeno che sarebbe nocivo al  colore e al sapore.  

Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutta o di ortaggi o di legumi si  presentano sottoforma di liquidi non fermentati, limpidi. Accade tuttavia che  alcuni succhi- soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (per esempio,  albicocche, pesche, pomodori)- contengano ancora, in sospensione o sotto forma  di deposito, una parte della “polpa finemente suddivisa”.  

L’Agenzia delle dogane, precisando che i prodotti in oggetto sono  “costituiti da frutta frullata e presentano un quantitativo evidente di polpa non  finemente suddivisa”, ritiene di considerare tali “prodotti come ‘frutta ed altre  parti commestibili di piante, altrimenti preparate’, costituiti da miscugli di frutta,  in prevalenza diversa dalla frutta a guscio, da classificare al codice 2008 92. Il  suddetto codice NC 2008 92 corrisponde alla voce 2006 della Tariffa Doganale  in vigore al 31. 12. 87, riconducibile alla Tabella A, parte III, n. 74 allegata al  DPR n. 633 del 1972”.  

In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente  ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l’aliquota  IVA del 10 per cento.    

Dottor Alessio Ferretti

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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