Un quadro di riferimento sul mondo delle cooperative agricole nel settore vitivinicolo, allo scopo di fare focus sul presupposto soggettivo, la mutualità prevalente, la riserva minima obbligatoria ed un assaggio della esenzione Ires…
Il Modello della “Società Cooperativa Agricola” aspetti giuridici e riflessi fiscali
L’articolo 2135 del codice civile[1] dispone che le cooperative sono considerate imprenditori agricoli se utilizzano per lo svolgimento di determinate attività[2] “prevalentemente prodotti dei soci”.
L’articolo 1 del D. Lgs nr. 99/2004 ha chiarito che le cooperative agricole possono assumere la qualifica di “Società Agricola” quando nel proprio oggetto sociale è previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile e la denominazione contiene l’indicazione di Società Agricola.
Mutualità Prevalente
Il carattere della mutualità prevalente è elemento base per usufruire dei benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 2512 c. C. I requisiti per ottenerla sono i seguenti:
1. la cooperativa deve svolgere prevalentemente la sua attività a favore dei soci;
2. deve essere iscritta in un apposito albo presso il quale si deposita annualmente il bilancio;
3. deve prevedere nello statuto e rispettare i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514[3] del c. C.
Nel dettaglio è poi l’articolo 2513 c. C. [4] che identifica e disciplina il carattere della prevalenza, in particolare alla lettera “C” dispone che:
“il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, riportato nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi acquistati, il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7”.
Non rilevano ai fini del criterio della prevalenza e quindi sono esclusi dal relativo computo, sia i proventi derivanti da contributi pubblici (classificati nella voce A5 del conto economico), sia l’eventuale incremento delle rimanenze.
Resta fermo che la condizione di prevalenza deve sempre essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa. Si fa notare che possono quantificare la prevalenza in base alla quantità, anziché il valore, dei prodotti conferiti dai soci.
Ires
Ai fini dell’imposizione diretta i redditi derivanti dalla manipolazione e/o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci godono della esenzione da Ires[5].
Anche la mera rivendita dei prodotti conferiti, in tal caso l’uva et similia, gode della esenzione ai fini delle imposte dirette[6].
Misura dell’esenzione
L’articolo 12 della Legge n. 904/77 dispone che per le cooperative agricole l’esenzione ai fini Ires ammonta all’80% dell’utile netto annuale destinato alla riserva indivisibile, compresa quella legale.
Riserva Minima Obbligatoria
Le cooperative agricole devono destinare a riserva almeno il 30% dell’utile netto annuale[7]. Ai sensi del nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 6 del D. L. 63/2002, è assoggettato a tassazione in misura di un decimo l’importo accantonato a riserva minima obbligatoria. Pertanto, essendo la riserva pari al 30% degli utili netti annuali, la parte di fatto assoggettata ad Ires è pari al 3%.
CHIEDI ASSISTENZA PER UNA COOPERATIVA AGRICOLA
CHIAMA IL NUMERO VERDE
800. 19. 27. 52
|
[1] Modificato dall’articolo 1 del D. Lgs n. 228/2001.
[2] 2135 Codice Civile –Regio Decreto nr. 262/1942 – Imprenditore Agricolo.
1. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
[3] Articolo 2514 c. C. “Requisiti delle Cooperative a Mutualità Prevalente”.
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
[4] Articolo 2513 C. C. “Criteri per la Definizione delle Prevalenza”.
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; (2)
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
[5] Ai sensi dell’articolo 10 del D. P. R. 601/73.
[6] A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 350/2003.
[7] Ai sensi dell’articolo 2545 – quater del Codice Civile.