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mercoledì 2 Ottobre 2024

FRUTTA: CESSIONE FRUTTA FRESCA A CUBETTI CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

La cessione di un prodotto a base di frutta liquida (o in polpa) e frutta fresca a cubetti, secondo l’Agenzia delle Entrate in merito al profilo merceologico rientra nella voce “Frutta   altrimenti   preparate  o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972 e come tale rientra nelle operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10%.  

La cessione di un prodotto a base di frutta liquida (o in polpa) e frutta fresca a cubetti, secondo l’Agenzia delle Entrate in merito al profilo merceologico rientra nella voce “Frutta   altrimenti   preparate  o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972 e come tale rientra nelle operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10%.  

Oggetto: Istanza    di    interpello    Aliquota IVA applicabile    alla commercializzazione di bevande a base  di  frutta  – Art. 16 del D. P. R 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-   

Sintesi: La risoluzione  fornisce  chiarimenti   in  merito  al  trattamento  fiscale applicabile, ai fini IVA, alle vendite di prodotti a base di frutta liquida e frutta  fresca a cubetti senza aggiunta  di  zucchero  in  cristalli  o fruttosio, ai sensi dell’art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’Agenzia delle Entrate, ritiene che il prodotto rientri nella voce ” frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74,  Tabella A,  Parte III, D. P. R. 633/1972, in quanto non contiene alcole etilico, ne’ più del 50% di frutta. Pertanto, alla commercializzazione di  tale  prodotto  si  rende applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10%.      

Testo:  Con l’interpello  specificato  in  oggetto,   concernente   l’esatta applicazione dell’aliquota IVA, prevista  dall’art. 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, e’ stato esposto il seguente:

QUESITO.   La Alfa   Italia   Spa,   societa’    attiva   nel   settore   della commercializzazione di  prodotti alimentari,  ha  espresso  l’intenzione  di lanciare sul mercato italiano un nuovo  prodotto,  già  presente in altri mercati europei, a  base di frutta  liquida e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, denominato “. Frutta K “. Ciò posto,  si  chiede  di  conoscere  la corretta  aliquota  IVA applicabile alla vendita del prodotto sopradescritto.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA. L’interpellante ritiene che sia possibile  assoggettare  le cessioni del prodotto “frutta K” all’aliquota IVA ridotta del 10%, in considerazione del fatto che il medesimo ha proprieta’ nutrizionali tali da conferirgli la caratteristica essenziale di frutta. Pertanto, a parere dell’istante, la  bevanda  in  questione sarebbe riconducibile alla voce 2008 della  Tariffa  Doganale attualmente in vigore riferita a “Frutta  (. ), altrimenti  preparate  o  conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne’ comprese altrove” e, nello specifico,  alla  voce  2008  9274  relativa  ai miscugli di frutta.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. La questione oggetto della presente istanza d’interpello concerne la corretta aliquota  IVA applicabile alle  vendite  del  prodotto  denominato “Frutta K”, composto da frutta fresca liquida e da frutta a cubetti, che la Alfa Italia Spa ha intenzione di commercializzare sul mercato italiano. Trattandosi di una problematica che  investe  valutazioni  di natura tecnica, e’ stato  necessario acquisire  il  parere  dei Laboratori Centrali dell’Agenzia delle Dogane, previo invio  di un campione del prodotto per le relative analisi.   Con nota  prot. N. L’Agenzia delle Dogane si e’ espressa nel senso di considerare classificabile il bene  in questione alla voce NC 2008 della Tariffa doganale integrata attualmente  vigente,  relativa a “Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza  aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne’ comprese altrove”. Nello specifico, e’ stato precisato  che la presenza sia di frutta a cubetti sia di polpa, non finemente suddivisa, impedisce la classificazione del bene  alla voce 2009 riferita ai “Succhi di frutta (compresi i mosti di uva).   non fermentati, senza aggiunta  di  alcol,  anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti”. E’ stato, pertanto, proposto  di  inquadrare  il prodotto in esame al codice NC   2008   9774,  della  vigente   Tariffa   Doganale,   posizione corrispondente alla voce 2006-A-III,  della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. La suddetta classificazione sarebbe,  peraltro,  supportata dal fatto che il prodotto: – non contiene alcole etilico; – e’  con aggiunta di zuccheri, ai sensi della nota complementare 3 al capitolo 20; – e’   confezionato  in  imballaggi   immediati  di  contenuto  netto inferiore ad 1 kg; – nessuna della frutta componenti supera,  in  peso,  il  50% della frutta totale  del  miscuglio, come si  evince  dalla  nota  tecnica presentata dalla ditta; – non  contiene più del 50% di frutta e noci tropicali, sempre sulla base di quanto dichiarato dalla societa’ istante; – la frutta non e’ ne’ in pezzi ne’ fritta. In considerazione  della  suddetta   classificazione  doganale,  deve ritenersi che il prodotto “Frutta K”  possa  sotto il profilo merceologico rientrare nella  più  generica  voce   “Frutta   altrimenti   preparate  o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972.  Pertanto la scrivente e’ del parere che alle vendite del prodotto in esame possa rendersi applicabile l’imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10%.   

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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