La cessione di un prodotto a base di frutta liquida (o in polpa) e frutta fresca a cubetti, secondo l’Agenzia delle Entrate in merito al profilo merceologico rientra nella voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972 e come tale rientra nelle operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10%.
La cessione di un prodotto a base di frutta liquida (o in polpa) e frutta fresca a cubetti, secondo l’Agenzia delle Entrate in merito al profilo merceologico rientra nella voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972 e come tale rientra nelle operazioni soggette ad aliquota IVA agevolata del 10%.
Oggetto: Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di bevande a base di frutta – Art. 16 del D. P. R 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle vendite di prodotti a base di frutta liquida e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, ai sensi dell’art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’Agenzia delle Entrate, ritiene che il prodotto rientri nella voce ” frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74, Tabella A, Parte III, D. P. R. 633/1972, in quanto non contiene alcole etilico, ne’ più del 50% di frutta. Pertanto, alla commercializzazione di tale prodotto si rende applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10%.
Testo: Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’aliquota IVA, prevista dall’art. 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, e’ stato esposto il seguente:
QUESITO. La Alfa Italia Spa, societa’ attiva nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari, ha espresso l’intenzione di lanciare sul mercato italiano un nuovo prodotto, già presente in altri mercati europei, a base di frutta liquida e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, denominato “. Frutta K “. Ciò posto, si chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alla vendita del prodotto sopradescritto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA. L’interpellante ritiene che sia possibile assoggettare le cessioni del prodotto “frutta K” all’aliquota IVA ridotta del 10%, in considerazione del fatto che il medesimo ha proprieta’ nutrizionali tali da conferirgli la caratteristica essenziale di frutta. Pertanto, a parere dell’istante, la bevanda in questione sarebbe riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore riferita a “Frutta (. ), altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne’ comprese altrove” e, nello specifico, alla voce 2008 9274 relativa ai miscugli di frutta.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. La questione oggetto della presente istanza d’interpello concerne la corretta aliquota IVA applicabile alle vendite del prodotto denominato “Frutta K”, composto da frutta fresca liquida e da frutta a cubetti, che la Alfa Italia Spa ha intenzione di commercializzare sul mercato italiano. Trattandosi di una problematica che investe valutazioni di natura tecnica, e’ stato necessario acquisire il parere dei Laboratori Centrali dell’Agenzia delle Dogane, previo invio di un campione del prodotto per le relative analisi. Con nota prot. N. L’Agenzia delle Dogane si e’ espressa nel senso di considerare classificabile il bene in questione alla voce NC 2008 della Tariffa doganale integrata attualmente vigente, relativa a “Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne’ comprese altrove”. Nello specifico, e’ stato precisato che la presenza sia di frutta a cubetti sia di polpa, non finemente suddivisa, impedisce la classificazione del bene alla voce 2009 riferita ai “Succhi di frutta (compresi i mosti di uva). non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti”. E’ stato, pertanto, proposto di inquadrare il prodotto in esame al codice NC 2008 9774, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2006-A-III, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. La suddetta classificazione sarebbe, peraltro, supportata dal fatto che il prodotto: – non contiene alcole etilico; – e’ con aggiunta di zuccheri, ai sensi della nota complementare 3 al capitolo 20; – e’ confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 1 kg; – nessuna della frutta componenti supera, in peso, il 50% della frutta totale del miscuglio, come si evince dalla nota tecnica presentata dalla ditta; – non contiene più del 50% di frutta e noci tropicali, sempre sulla base di quanto dichiarato dalla societa’ istante; – la frutta non e’ ne’ in pezzi ne’ fritta. In considerazione della suddetta classificazione doganale, deve ritenersi che il prodotto “Frutta K” possa sotto il profilo merceologico rientrare nella più generica voce “Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri” di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633 del 1972. Pertanto la scrivente e’ del parere che alle vendite del prodotto in esame possa rendersi applicabile l’imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10%.
Per assistenza o pareri inviate mail a
a. Ferretti@networkfiscale. Com
O telefonate al numero verde 800. 19. 27. 52