L’agenzia entrate con la circolare n. 29/e ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detrazione 50% per le spese sostenute da parte delle persone fisiche per l’acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici, introdotta dal decreto n. 63/2013, il c. D. Decreto energia. Facciamo il punto della detrazione, analizzando gli adempimenti necessari, alla luce dei chiarimenti forniti.
IL NUOVO BONUS MOBILIO E GRANDI ELETTRODOMESTICI DIVENTA PIù CONVENIENTE, GRAZIE ALLE APERTURE E SEMPLIFICAZIONI CONCESSE DALL’AGENZIA ENTRATE CON LA CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 SETTEMBRE 2013.
IN PRIMO LUOGO SI CHIARISCE CHE LA DATA DI INIZIO LAVORI DEVE ESSERE ANTERIORE A QUELLA IN CUI SONO SOSTENUTE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI, MA NON è NECESSARIO CHE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SIANO SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER L’ARREDO DELL’ABITAZIONE, (AD ESEMPIO, ANCHE CHI HA RISTRUTTURATO IL BAGNO NELL’AUTUNNO DEL 2012, POTREBBE DECIDERE DI COMPRARE UN FORNO O UNA NUOVA CAMERA FINO AL 31 DICEMBRE 2013), L’IMPORTANTE è CHE GLI ARREDI SIANO DESTINATI ALLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI E CHE NON SIANO PAGATI PRIMA DELL’INIZIO DELL’INTERVENTO.
LA DETRAZIONE SI APPLICA ALLE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2013 ED è PARI AL 50% DELLA SPESA EFFETTUATA, SEMPRE NEL LIMITE SI UNA SPESA MASSIMA DI 10. 000 EURO, SUDDIVISA IN DIECI RATE ANNUALI, PERTANTO SI AVRà CHE IL MASSIMO DELLA DETRAZIONE ANNUA DALL’IRPEF PER CONTRIBUENTE SARà PARI AD EURO 500,00.
LA DETRAZIONE è ABBINATA A QUELLA SUL RECUPERO EDILIZIO, E SPETTA SOLO A CHI BENEFICIA ANCHE DEL 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI, PERTANTO I SOGGETTI CHE POSSONO AVVALERSI DEL BENEFICIO FISCALE SONO GLI STESSI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DI CUI ALL’ART. 16-BIS DEL TUIR CON LA MAGGIORE ALIQUOTA DEL 50% E CON IL MAGGIOR LIMITE DI 96. 000 EURO DI SPESE AMMISSIBILI.
CON RIFERIMENTO ALLE DATE, L’AGENZIA RITIENE POSSIBILE CHE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI SIANO SOSTENUTE ANCHE PRIMA DI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE SIANO STATI GIà AVVIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE CUI DETTI BENI SONO DESTINATI, IN ALTRI TERMINI, LA DATA DI INIZIO LAVORI DEVE ESSERE ANTERIORE A QUELLA IN CUI SONO SOSTENUTE LE SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI, MA NON è NECESSARIO CHE LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SIANO SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER L’ARREDO DELL’ABITAZIONE (CFR. PARAGRAFO 2. 1 DELLA CIRCOLARE N. 21/E DEL 2010). AD ESEMPIO, ANCHE CHI HA RIFATTO IL BAGNO NELL’AUTUNNO DELL’ANNO SCORSO POTREBBE DECIDERE DI COMPRARE UNA NUOVA CAMERETTA NELLE PROSSIME SETTIMANE. L’IMPORTANTE è CHE GLI ARREDI SIANO DESTINATI ALLO STESSO IMMOBILE OGGETTO DEI LAVORI E CHE NON SIANO PAGATI PRIMA DELL’INIZIO DELL’INTERVENTO. L’ACQUISTO DI MOBILI O DI GRANDI ELETTRODOMESTICI è, INFATTI, AGEVOLABILE ANCHE SE DETTI BENI SIANO DESTINATI ALL’ARREDO DI UN AMBIENTE DIVERSO DA QUELLI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI, PURCHé L’IMMOBILE SIA COMUNQUE OGGETTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI.
è POSSIBILE APPLICARE LA DETRAZIONE ANCHE SULLE SPESE PER L’ACQUISTO DEGLI ARREDI SOSTENUTE PRIMA DI QUELLE PER IL RECUPERO EDILIZIO, L’IMPORTANTE è CHE I LAVORI EDILIZI SIANO COMINCIATI PRIMA DELL’ACQUISTO DEI MOBILI/GRANDI ELETTRODOMESTICI: FANNO FEDE I TITOLI EDILIZI O, IN MANCANZA, UN’AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE EX DPR 445/2000.
LA SPESA SI RITIENE EFFETTUATA, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI PAGAMENTO SCELTA:
-NEL CASO DEL BONIFICO VALE LA DATA DI EFFETTUAZIONE;
-NEL CASO DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT, CONTA IL GIORNO DI UTILIZZO DELLA CARTA, EVIDENZIATO NELLA RICEVUTA DI AVVENUTA TRANSAZIONE, E NON IL GIORNO DI ADDEBITO SUL CONTO;
-NEL CASO DI FINANZIAMENTI, VALE IL PAGAMENTO ESEGUITO AL RIVENDITORE, NON IL RIMBORSO DELLE RATE ALLA FINANZIARIA.
PER I LAVORI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI, L’AGENZIA CHIARISCE, IN PARTICOLARE, CHE POSSONO COSTITUIRE VALIDO PRESUPPOSTO PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IN ESAME, L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI SIA SU SINGOLE UNITà IMMOBILIARI RESIDENZIALI, SIA SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 1117 C. C. (CFR. PARAGRAFO 1. 3 CIRCOLARE N. 29/E/2013). TUTTAVIA VIENE PRECISATO CHE L’EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI NON CONSENTE AI SINGOLI CONDÒMINI, CHE FRUISCONO PRO-QUOTA DELLA RELATIVA DETRAZIONE, DI ACQUISTARE MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DA DESTINARE ALL’ARREDO DELLA PROPRIA UNITà IMMOBILIARE. BENSì, SI DEVE TRATTARE DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI DESTINATI ALLE PARTI COMUNI (AD ESEMPIO, L’ALLOGGIO DEL PORTIERE).
L’ALTRA CONCESSIONE DELLE ENTRATE RIGUARDA I METODI DI PAGAMENTO: OLTRE AL BONIFICO “PARLANTE”, L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI PUÒ AVVENIRE ANCHE TRAMITE CARTE DI CREDITO E BANCOMAT. SI IPOTIZZA, DATO IL FINE SEMPLIFICATORIO DEL CHIARIMENTO, CHE TALE INTERPRETAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 29/E/2013, VENGA ESTESA ANCHE AI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT ANTERIORMENTE AL 18 SETTEMBRE 2013.
DOCUMENTI DA CONSERVARE IN VISTA DI FUTURI CONTROLLI: – LE RICEVUTE DEI BONIFICI DI PAGAMENTO (UTILIZZANDO LO STESSO MODULO DI QUELLI UTILIZZATI PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36%-50%); – O, PER I PAGAMENTI CON LE CARD, LA DOCUMENTAZIONE DI ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE; – OLTRE ALLE FATTURE CON LA SPECIFICA DELLA QUALITà E QUANTITà DEI BENI E SERVIZI ACQUISTATI.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE: NEL CONCETTO DI “MOBILI” SU CUI APPLICARE LA DETRAZIONE RIENTRANO, SECONDO L’AGENZIA, LETTI, MATERASSI, ARMADI, LIBRERIE, TAVOLI, SEDIE, COMODINI, DIVANI, POLTRONE, CREDENZE. RIENTRANO ANCHE LE SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO, MA è AGEVOLATO SOLO L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI NUOVI, IL CHE DOVREBBE ESCLUDERE GLI OGGETTI D’ANTIQUARIATO. IL BONUS SI APPLICA AGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CHE COSTITUISCONO UN “NECESSARIO COMPLEMENTO” DELL’ARREDO DELL’IMMOBILE RISTRUTTURATO. SONO ESCLUSI, PERÒ, GLI ACQUISTI DI TENDE, TENDAGGI E ALTRI COMPLEMENTI D’ARREDO. NON è AGEVOLATO L’ACQUISTO DI PORTE E PAVIMENTAZIONI (COMPRESO IL PARQUET). PER QUANTO RIGUARDA I “GRANDI ELETTRODOMESTICI” SU CUI SI PUÒ APPLICARE LA DETRAZIONE, VALE LA DEFINIZIONE DELL’ALLEGATO 1B DEL D. LGS. 151/2005, CHE INCLUDE AD ESEMPIO FRIGORIFERI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, STUFE ELETTRICHE, FORNI, APPARECCHI PER IL CONDIZIONAMENTO. DEVONO ESSERE DI CLASSE A+ O SUPERIORE (A PER I FORNI). PRODOTTI SENZA ETICHETTA SONO AGEVOLATI SOLO PER LE TIPOLOGIE PER CUI NON NE è PREVISTO L’OBBLIGO.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA DOTT. SSA SILVIA GATTI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL SILVIA. GATTI@NETWORKFISCALE. COM