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mercoledì 2 Ottobre 2024

INPS: lavoratore in CIG o in mobilità che svolge attività lavorativa

DALL’INPS L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART 9 COMMA 5 L. 99 2013 SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA AI FINI DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE (MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE)

 

L’INPS, CON MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE, HA RICORDATO ALLE PROPRIE SEDI PERIFERICHE CHE PER EFFETTO DELL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ART. 9, COMMA 5, DEL D. L. N. 76/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 99/2013 (PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI), LA SOLA MANCATA COMUNICAZIONE ALL’INPS DEL LAVORATORE IN INTEGRAZIONE SALARIALE O IN MOBILITà RIFERITA ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITà LAVORATIVA, NON FA PERDERE IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE, ATTESO CHE LA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUNZIONE ATTRAVERSO L’INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNILAV, ASSOLVE E COMPRENDE TALE ONERE. LE MODALITà APPLICATIVE SARANNO DEFINITE NEL DETTAGLIO CON APPOSITA CIRCOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI EFFETTI RETROATTIVI DELLA DISPOSIZIONE IN ARGOMENTO. PERTANTO, QUALORA SIA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO VERIFICABILE DALL’ISTITUTO TRAMITE LA PROCEDURA UNILAV,, ESSA DEVE ESSERE CONSIDERATA EQUIPOLLENTE ALLE DICHIARAZIONI PREVISTE A CARICO DEL LAVORATORE E NON SI AVRà PIù LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE, OVVERO DAL DIRITTO ALL’INDENNITà DI MOBILITà, ANCHE QUALORA IL LAVORATORE ABBIA OMESSO DI EFFETTUARE ALL’INPS LA CORRISPONDENTE PROPRIA COMUNICAZIONE AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 8, COMMA 5, L. 160/88 (COMUNICAZIONE PREVENTIVA) E DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. D) L. N. 223/1991 (COMUNICAZIONE SUCCESSIVA). IN TALI CASI, VERIFICATA LA RIOCCUPAZIONE DAL SISTEMA UNILAV, L’ISTITUTO DEVE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (O EROGARNE LA PARTE SPETTANTE IN BASE ALLA DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRC. 130/2010). MEDESIMA SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 E 7 L. N. 223/1991, DOVRà ESSERE EFFETTUATA PER L’INDENNITà DI MOBILITà IN CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO O PARZIALE, MENTRE NEL CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO L’INDENNITà DI MOBILITà NON DOVRà ESSERE PIù EROGATA DALLA DATA DI ASSUNZIONE.

 

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