L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di Conferimento del Ramo di Azienda e successiva Cessione delle Partecipazioni perché considera tale condotta elusiva ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.
Conferimento del Ramo di Azienda e successiva Cessione delle quote sociali
L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di Conferimento del Ramo di Azienda e successiva Cessione delle Partecipazioni perché considera tale condotta elusiva ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.
In altre parole per L’Agenzia delle Entrate, un’operazione di conferimento ramo d’azienda in una società di capitali (srl o spa) con successiva cessione delle partecipazioni[1] realizza un comportamento elusivo delle imposte degli atti proporzionali (registro, catastale ed ipotecaria) dovute in caso di cessione diretta del ramo d’azienda senza attuare conferimento e successiva cessione di quote.
Infatti, la cessione diretta del ramo di azienda è soggetta alle richiamate imposte proporzionali (range dal 3 al 15%[2]) sul valore venale in comune commercio, al netto delle relative passività, sui singoli beni che compongono l’azienda oggetto di cessione.
Di fatto non sussiste elusione ma risparmio lecito di imposta. L’Agenzia è in tal caso in errore e l’atto di rettifica e liquidazione infodato.
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[1] sfruttando in ipotesi di pianificazione fiscale anche i vantaggi dell’imposta sostitutiva di rivalutazione delle partecipazioni onde conseguire un risparmio lecito di imposta sulla plusvalenza realizzata da cessione fino ad un 39% sulla tassazione ordinaria.
[2] A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’avviamento, i crediti, il valore degli impianti è soggetto ai fini dell’imposta di registro del 3%, gli stabilimenti al 7%, i terreni al 3%, oltre alle imposte ipotecarie del 2% e catastali dell’1%.