Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.
Cause di Forza Maggiore: Eliminate le sanzioni ai contribuenti morosi in credito con la Pubblica Amministrazione inadempiente nel pagamento
Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.
Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una “causa di forza maggiore” può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una amministrazione pubblica (in questo caso la Regione Campania). Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del D. Lgs n. 472/1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse”.
La Commissione Tributaria Regionale di Roma evidenzia inoltre che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di coatta incapacità economica.
Lo stesso Ministero delle Finanze, si legge nella Sentenza del C. T. R. Roma, ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte Irpef, Irap, Ires e Iva che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni.