Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.
APS – ASD – SSD: Addizionale IRPEF per le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91
Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.
La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dall’articolo 1, comma secondo, D. Lgs n. 360/1998, con i quali l’erario avrebbe dovuto determinare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF non impedisce l’applicazione del tributo in esame.
RISOLUZIONE N. 106 /E Roma, 11 dicembre 2012
OGGETTO: Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società Sportiva dilettantistica. Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133.
QUESITO: ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), iscritta al Registro delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI. Con l’istanza di interpello in esame, si chiede quale sia l’aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF, da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7. 500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La società istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell’emendare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha aumentato l’aliquota di base dell’addizionale regionale senza nulla disporre in relazione all’aliquota dell’addizionale di compartecipazione all’IRPEF.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l’importo di euro 7. 500 con l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo di addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, dal momento che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione dell’aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all’emanazione di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Non essendo stati emanati i suddetti decreti ministeriali, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che «. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. » costituiscono redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR. A tali emolumenti, l’articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi «. Non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7. 500,00 euro. ». Inoltre, l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, «. Le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11. . » del TUIR «. maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20. 658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. ».
Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7. 500 euro, deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 “. se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall’ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l’applicazione del tributo regionale. “. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo dicastero, in relazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che “. La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione.
Il successivo comma 3 dell’art. 1, del D. Lgs. n. 360 del 1998, infatti, dispone che « I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »”. Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che “L’art. 1, comma 11, del D. L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma del comma 3-bis, dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1, comma 11, del D. L. n. 138 del 2011, poi, ha precisato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l’ADDIRPEF si applica al reddito complessivo”.
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