Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1 luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.
PEC: ditte individuali obbligo di comunicazione all’Ufficio del Registro delle Imprese (C. C. I. A. A. ) entro il 1° Luglio 2013
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1° luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.
Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda
L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l`indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. Si ricorda che tale comunicazione e` esente dall`imposta di bollo e da diritti di segreteria.