Guida e Vademecum Fiscale in materia di Detassazione dei premi di produttività per il triennio 2012 – 2014, come e chi può usufruirne.
Agevolazioni fiscali per i premi di produttività
Proroga per il 2012
Pubblicazione del DPCM attuativo
INDICE
1 – Premessa
2 – Quadro normativo
3 – Regime fiscale agevolato per l’anno 2012
3. 1 – Agevolazione riconosciuta
3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione
3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione
3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione
3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva
3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione
3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo
3. 5 – Piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del DPCM attuativo
3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione
3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione
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1 – PREMESSA
è stato pubblicato sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 il DPCM 23. 3. 2012, alla cui emanazione era subordinata la piena operatività della c. D. “detassazione dei premi di produttività” erogati nel 2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.
2 – QUADRO NORMATIVO
Analogamente al 2011, anche la proroga al 2012 della possibilità di assoggettare ad un regime fiscale agevolato gli emolumenti correlati all’incremento della produttività del lavoro e ai risultati aziendali (c. D. Premi di produttività o di risultato) – introdotta nel 2008 e prorogata, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi – deriva da due testi normativi:
· il DL 6. 7. 2011 n. 98 convertito nella L. 15. 7. 2011 n. 111, art. 26;
· la L. 12. 11. 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 22 co. 6 e 33 co. 12. Tale legge, tuttavia, a differenza delle previsioni relative allo scorso anno:
– ha stabilito un limite di spesa per l’applicazione della tassazione agevolata, con lo stanziamento di 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013;
– ai fini del rispetto di tali stanziamenti, ha demandato ad un apposito provvedimento attuativo la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso alla detassazione.
In attuazione di quest’ultima disposizione, il suddetto DPCM 23. 3. 2012 ha, dunque, stabilito per il periodo dall’1. 1. 2012 al 31. 12. 2012, riducendoli rispetto al 2011:
· l’importo massimo detassabile;
· il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione.
3 – REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012
Sulla base delle norme sopra citate, il regime fiscale agevolato dei premi di produttività per l’anno 2012 presenta le seguenti principali caratteristiche.
3. 1 – Agevolazione riconosciuta
Anche nel 2012, l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione
Nell’anno 2012, il regime fiscale agevolato trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30. 000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all’imposta sostitutiva.
3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione
Risulta, dunque, confermata:
· da un lato, l’applicabilità del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati, al momento dell’erogazione delle somme agevolate, con un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part time, ecc. );
· dall’altro, l’esclusione dall’ambito di operatività dello stesso:
– dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
– dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR (es. Collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto).
3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione
Il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), da non oltrepassare per fruire del regime fiscale sostitutivo nel 2012, è stato, invece, ridotto, rispetto allo scorso periodo d’imposta, da 40. 000,00 a 30. 000,00 euro, con conseguente diminuzione del numero di lavoratori potenzialmente interessati.
Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto della suddetta soglia reddituale, occorre considerare:
· tutti i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR percepiti nel 2011, anche in relazione a più rapporti lavorativi, soggetti a tassazione ordinaria (con esclusione quindi dei redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e delle altre categorie reddituali);
· anche i redditi di lavoro dipendente assoggettati, nel medesimo anno 2011, all’imposta sostitutiva del 10%.
Devono comunque ritenersi ammessi al regime agevolato sia i lavoratori che, nel 2011, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, sia i soggetti che, in tale anno, non abbiano conseguito alcun reddito.
3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva
Rispetto al 2011, l’importo massimo delle somme detassabili – da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie – diminuisce da 6. 000,00 a 2. 500,00 euro.
Tale limite è riferito a ciascun lavoratore dipendente per l’intero periodo agevolato e, quindi, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti lavorativi nel corso del 2012.
3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione
Rientrano nel novero degli emolumenti potenzialmente agevolabili le somme (con esclusione dei compensi in natura):
· correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese – stante la nozione “ampia” di premio di produttività cui hanno aderito il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate – le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario);
· erogate ai suddetti lavoratori tra l’1. 1. 2012 e il 31. 12. 2012 (con estensione al 12. 1. 2013 in virtù del c. D. “principio di cassa allargato”), sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.
3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
Con particolare riguardo alla valorizzazione della contrattazione collettiva decentrata, in relazione al periodo d’imposta in corso:
· è stata confermata l’esclusione della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti, ancorché correlati ad incrementi della produttività:
– introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore;
– riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale;
· si è precisato che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, le somme correlate all’incremento della produttività devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da intese sottoscritte (con utilizzo, quindi, della forma scritta), a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma:
– da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
– ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU);
· sono stati espressamente ricompresi nell’ambito applicativo della detassazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13. 8. 2011 n. 138 convertito nella L. 14. 9. 2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.
In base ai chiarimenti in precedenza forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (circ. 3/2011 e 19/2011) – da ritenersi ancora validi ed operanti, in assenza di indicazioni contrarie – tali accordi o contratti territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono avere anche rilevanza nazionale, come nel caso di aziende con una pluralità di impianti e siti produttivi):
· non possono avere efficacia retroattiva, con conseguente possibilità di detassare esclusivamente le somme legate all’incremento della produttività erogate, in assenza di accordi e contratti di secondo livello già esistenti e in corso di efficacia, successivamente alla data di stipula o di rinnovo degli stessi con riferimento al 2012;
· non devono necessariamente dichiarare in modo esplicito e formale che le somme corrisposte sono finalizzate all’incremento della produttività, essendo sufficiente che prevedano modalità di organizzazione del lavoro idonee a perseguire, in base ad una valutazione del datore di lavoro, una maggiore produttività e competitività aziendale;
· ferma restando la loro irretroattività, possono, peraltro, limitarsi a:
– confermare la regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
– recepire i contenuti di prassi aziendali o di precedenti accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc. ;
· non devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro.
3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo
Nell’attesa del DPCM recante i parametri applicativi dell’agevolazione fiscale in esame nel 2012, in numerosi territori e in numerose aziende con rappresentanze sindacali operanti al loro interno, le parti sociali hanno provveduto a rinnovare, con riferimento a tale anno, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena il suddetto provvedimento attuativo fosse stato emanato.
Come già avvenuto nel 2011, la via seguita in molti casi è stata quella della sottoscrizione, da parte delle associazioni di categoria datoriali e delle organizzazioni sindacali, di intese quadro nazionali recanti un “modello” di accordo da recepire e sottoscrivere a livello territoriale, nel quale ci si è limitati a richiamare gli istituti riconducibili ad incrementi della produttività disciplinati dai CCNL e del quale si è ribadito il carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese raggiunte a livello aziendale.
Per le piccole imprese non sindacalizzate, l’accesso alla detassazione è, invece, possibile solo previo recepimento (in forma scritta) dell’accordo o contratto collettivo territoriale.
3. 5 – piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del Dpcm attuativo
Come già rilevato, con la pubblicazione del DPCM 23. 3. 2012 sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 la detassazione dei premi di produttività, erogati nel 2012 in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello, è divenuta pienamente operativa, con conseguente possibilità, per il datore di lavoro sostituto d’imposta – qualora non ritenga la tassazione ordinaria più conveniente per il dipendente e quest’ultimo non abbia espressamente dichiarato di voler rinunciare alla detassazione – di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sin dalla prima erogazione di componenti retributive agevolabili effettuata successivamente all’intervento del provvedimento attuativo (ossia, verosimilmente, dalla retribuzione del mese di giugno, con versamento delle ritenute entro il 16. 7. 2012).
Le modalità applicative dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta – che sarà chiamato a dare atto del suo operato compilando gli appositi campi del modello CUD 2013 – sono rimaste invariate. In particolare, possono distinguersi le seguenti ipotesi:
· il sostituto d’imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2012 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno 2011, può applicare la detassazione in via automatica;
· il lavoratore, qualora, pur avendo lavorato per l’intero 2011 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 30. 000,00 euro, ha l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato;
· qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l’anno 2011 (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2012) ovvero abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all’anno (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2011 senza conguaglio complessivo dei redditi), è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto d’imposta, in forma scritta, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011;
· il dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta la non spettanza dell’agevolazione qualora, nel corso del 2012, raggiunga il limite di importo agevolabile di 2. 500,00 euro, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di somme già assoggettate al prelievo fiscale sostitutivo nell’ambito di altri rapporti di lavoro subordinato precedenti o contestuali.
3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione
L’intervento del DPCM 23. 3. 2012 consente di detassare anche gli emolumenti legati alla produttività corrisposti nei precedenti mesi (da gennaio a maggio) del 2012, ai quali, nonostante risultassero erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello validi per tale anno, il sostituto d’imposta abbia cautelativamente preferito, nell’attesa del suddetto DPCM, applicare la tassazione ordinaria.
Il recupero delle maggiori imposte versate su tali somme, tassate ordinariamente pur avendo i presupposti per essere assoggettate all’imposta sostitutiva, può avvenire, nel rispetto dei limiti di cui al citato DPCM, nel primo mese utile (ossia sin dal mese di giugno 2012), con un conguaglio provvisorio (circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro 19. 6. 2012 n. 13).
Si segnala, però, che, secondo alcuni, in assenza di diversa disposizione dell’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe attendere il conguaglio di fine anno 2012 (da effettuare entro il 28. 2. 2013), oppure il conguaglio di fine rapporto, se precedente.
3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione
Qualora, invece, il sostituto d’imposta, in presenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali tempestivamente stipulati/rinnovati sin dall’inizio del 2012, abbia deciso di detassare i premi di produttività erogati in attuazione di questi ultimi, pur in assenza del DPCM attuativo, sulla base dei“vecchi” parametri (importo massimo detassabile pari a 6. 000,00 euro e limite reddituale soggettivo, riferito all’anno precedente, pari a 40. 000,00 euro), occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
· nel caso in cui il lavoratore beneficiario risulti aver percepito, nel 2011, redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 30. 000,00 euro e le somme già detassate nel 2012 non superino il nuovo limite di 2. 500,00 euro, è possibile continuare ad applicare l’agevolazione fino a quando le somme incentivanti erogate al medesimo lavoratore non raggiungano tale importo massimo;
· nel caso in cui l’agevolazione sia già stata applicata, nel 2012, ad un importo superiore a 2. 500,00 euro o a lavoratori titolari, nel 2011, di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30. 000,00 euro, il datore di lavoro:
– è ora tenuto al versamento delle maggiori imposte dovute sulle somme detassate, da ricondurre alla tassazione ordinaria in quanto assoggettate all’imposta sostitutiva in violazione dei limiti di cui al DPCM 23. 3. 2012, con rivalsa sul dipendente;
– può effettuare il ravvedimento operoso delle violazioni riguardanti gli obblighi di sostituto d’imposta, versando gli interessi e le previste sanzioni (salvo diversa ed auspicabile indicazione dell’Agenzia delle Entrate che escluda la sanzionabilità di tali comportamenti, per effetto delle incertezze che sussistevano al riguardo).