Il dividendo rappresenta quella parte del risultato economico positivo attribuito all’esercizio o a più esercizi precedenti che l’assemblea decide di distribuire tra i soci. Da un punto di vista fiscale il trattamento in capo ai soci percettori, differisce in funzione della natura del soggetto.
Sommario
Dividendi: Guida Fiscale E Calcolo Delle Imposte Con La Relativa Posizione Finanziaria Netta nelle S. R. L.
Il dividendo rappresenta quella parte del risultato economico positivo attribuito all’esercizio o a più esercizi precedenti che l’assemblea decide di distribuire tra i soci.
Da un punto di vista fiscale il trattamento in capo ai soci percettori, differisce in funzione della natura del soggetto.
Ne consegue che alla formazione del reddito complessivo concorrono, nella misura del 49,72%, gli utili afferenti le partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche nonché quelli relativi alle partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di persone.
Il concetto di partecipazione non qualificata
Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali:
· per le società di persone la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25%;
· per le società di capitali la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%).
Con riferimento alle partecipazioni non qualificate, gli utili distribuiti a persone fisiche a decorrere dal 1° luglio 2014, sono assoggettati, sull’intero ammontare erogato, a una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 26% (Il Decreto Legge n. 66/2014 ha modificato, aumentandola, la misura della ritenuta sui dividendi, prima al 20%).
In passato, infatti l’art. 2, commi da 6 a 34, D. L. N. 138/2011, c. D. “Manovra di Ferragosto”, aveva introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2012 un aumento della imposta sostitutiva dal 12,50% al 20% applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate costituenti redditi diversi ex art. 67, TUIR. ) a condizione che il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa all’impresa e che la partecipazione non è qualificata.
Oggi, dal 1° luglio 2014, la società erogante i dividendi applica al momento della corresponsione una ritenuta del 26% a titolo di imposta o definitivo sull’intero ammontare.
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· Il Foglio di Calcolo Evoluto consente inoltre di determinare:
· risultato civilistico azienda tipo in regime ordinario di contabilità per fatturati fino ad 50. 000. 000;
· base imponibile ires;
· base imponibile irap;
· compenso amministratore srl fino ad un massino di cinque posizioni contemporaneamente;
· peso fiscale e contributivo in capo alla srl ed in capo al singolo amministratore;
· determinare in modo autonomo la scelta imprenditoriale (aumento/diminuzione compenso in considerazione delle variazioni sul risultato fiscale della società).
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