L’articolo 4 commi 72 e 73 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, ha introdotto una riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture adibite ad uso promiscuo di imprese e professionisti, modificando il disposto dell’articolo 164 del DPR 917/86 comma 1 lettere b e b) -bis, con effetti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrate in vigore della Legge in esame.
Autovetture ad uso promiscuo nuove regole di deducibilità in vigore dal 1° gennaio 2013
L’articolo 4 commi 72 e 73 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, ha introdotto una riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture adibite ad uso promiscuo di imprese e professionisti, modificando il disposto dell’articolo 164 del DPR 917/86 comma 1 lettere b e b) -bis, con effetti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrate in vigore della Legge in esame. Pertanto, dal 1° gennaio 2013, le imprese ed i professionisti dovranno tener conto delle seguenti modifiche:
· Lettera b) comma 1 art. 164 TUIR, la percentuale di deducibilità del 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli utilizzati ad uso promiscuo è ridotta al 27,5% (salvo abbattimento al 20% attraverso imminente Legge di Stabilità);
· Lettera b)- bis comma 1 art. 164 TUIR, la percentuale di deducibilità delle spese relative ad autovetture ad uso promiscuo assegnate ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, è ridotta dal 90% al 70% (non sono previste variazioni nella bozza di Legge di Stabilità).
N. B. In sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove applicazioni.
Dott. Alessio Ferretti |
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