In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, l’Agenzia delle Entrate AVEVA ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.
fruttosio chimicamente puro: Aliquota IVA applicabile alle cessioni
IVA: Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro
In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, l’Agenzia delle Entrate AVEVA ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha rettificato il parere della Agenzia delle Entrate e da ultimo, con la nota prot. N. 68386/RU del 30 maggio 2012, ha precisato che il “fruttosio chimicamente puro” è da classificare alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, posizione che sembra non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR n. 633 del 1972. Alla luce di tali precisazioni, alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 21 per cento e, pertanto, devono ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione citata.