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mercoledì 2 Ottobre 2024

Accissa sugli olii minerali Mancato Versamento

In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi.

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 18. 12. 2007 n. 6094

In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi, in quanto si pone in un momento successivo a quello consumativo del reato, da individuarsi nel luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato “ab origine” ad un uso non consentito. (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l’indebita utilizzazione assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dell’accertamento della mutata destinazione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 16 febbraio 2004, il Tribunale di Sanremo ha ritenuto Batani Gournac Alberto Michel responsabile del reato previsto dal D. Lgs. N. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. C, e lo ha condannato alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 17 maggio 2006. Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il Batani, comandante di una nave battente bandiera straniera, avesse destinato kg 17543 di gasolio acquistato in regime agevolato ad uso diverso da quello legittimo. In particolare, aveva comprato il petrolio a Sanremo con accisa ridotta dichiarando di recarsi in un porto extracomunitario, Malta, mentre si era recato a Capri dove era sua intenzione di approdare. I Giudici hanno disatteso la eccezione di incompetenza territoriale, hanno escluso che la sosta nella isola italiana fosse di emergenza e che l’appellante fosse scriminato per avere agito per ordine della proprietà. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che il luogo del commesso reato non era Sanremo, ma Capri dove è stata omessa la comunicazione dello approdo comunitario intermedio (evento in precedenza non programmato) e si è verificato il mancato versamento della accisa non corrisposta;
– che il reato non può essergli addebitato dal momento che aveva solo dei compiti tecnici sulla conduzione della nave, ma non aveva autonomia decisionale sulla rotta o sullo approvvigionamento del carburante pagato dalla proprietà ed in relazione al quale non aveva alcun interesse al risparmio.

Deve, innanzi tutto, rilevarsi come i Giudici di merito abbiano avuto cura di evidenziare le emergenze probatorie dalle quali hanno tratto la conclusione sulla ricostruzione storica dei fatti, in sunto riferita, posti alla base del procedimento; la motivazione sul tema è congrua, completa, corretta e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In tale situazione, il ricorrente non enuclea prove decisive che siano in grado di disarticolare la ragionevolezza dello appartato argomentativo della sentenza, sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione; l’imputato chiede a questa Corte una rinnovata ponderazione del materiale probatorio, alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito ed introduce problematiche (al limite della inammissibilità) che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Le residue deduzioni sono infondate.

Relativamente alla competenza, si osserva come l’elemento materiale del reato si incentri nel destinare ad usi diversi da quelli consentiti i prodotti petroliferi concessi in franchigia o soggetti ad aliquota di imposta ridotta; pertanto l’effettiva, indebita utilizzazione si pone concettualmente in un momento successivo a quello consumativo del reato ed assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dello accertamento della mutata destinazione (ex plurimis Cass. Sez. 3^ sentenza 3725/1998).

In base a tale principio, si deve concludere come esattamente i Giudici di merito abbiano ritenuta radicata la competenza a Sanremo luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato ab origine ad un uso non consentito.

Infine, non è dubitabile che la condotta antidoverosa debba essere ascritta (oltre che all’armatore e allo utilizzatore del natante) anche all’attuale imputato secondo le regole generali sul concorso nei delitti; il Batani con la sua consapevole attività ha fornito un apporto materiale, dotato di rilevanza eziologica, alla commissione del reato comune.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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