Importante ed ottima sintesi delle novità in materia dell’IVA per Cassa in vigore Dal 01/12/2012, gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.
IVA per CASSA
(art. 32bis L. 134/2012)
Dal 01/12/2012 gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.
Tale regime consiste nel versare l’IVA sulle cessioni al momento del pagamento del corrispettivo ma, a sua volta, nel detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto al momento del pagamento della spesa.
Le fatture debbono essere emesse sempre al momento dell’effettuazione dell’operazione e registrate nei consueti termini per comporre il Volume di Affari annuale, ma l’imposta va inserita nella liquidazione del periodo in cui avviene il relativo pagamento in cessione e acquisto.
Sono escluse da tale modalità di liquidare l’Iva le operazioni relative a:
– regimi speciali (agricoltura, agenzia viaggi, editoria. );
– reverse charge;
– consumatori finali.
La fattura emessa “deve” contenere l’annotazione che trattasi di “IVA per Cassa” art. 32bis L. 134/2012.
In conclusione il regime dell’IVA per Cassa comporta:
1) registrazione fatture emesse e ricevute alle consuete scadenze;
2) versamento e detrazione al momento del pagamento, che va rilevato nella relativa liquidazione mensile/trimestrale.
N. B. L’acquirente che riceve la fatture con l’annotazione, se non ha optato a sua volta, detrae l’Iva a prescindere dal pagamento.
Considerazioni
1) il vantaggio finanziario (momentaneo) potrebbe essere annullato dal “costo” della “doppia” contabilità (registrazione e incasso) delle fatture emesse/ricevute;
2) il vantaggio sarebbe, poi, per il solo primo anno in quanto a regime vantaggi/svantaggi (meno versamenti un anno/più versamenti il successivo) si compensano.