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mercoledì 2 Ottobre 2024

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: SCADE IL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA/TERZA RATA.

Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono  avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.  

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni: Scade il 31 ottobre il termine per il versamento della seconda/terza rata.

Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono  avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.

Si ricorda che gli stessi possono detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento, come sancito e chiarito dalla recente circolare 47/E del 2011 inerente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società.  

Ricordiamo che il contribuente che in passato avesse già usufruito di una precedente rideterminazione del valore dei beni, avrebbe potuto detrarre l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta.   Per chi non si fosse avvalso della possibilità di detrarre il versato sul dovuto, è possibile chiedere il rimborso, dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rideterminazione. Inoltre, se la richiesta di rimborso fosse presentata entro questo periodo, l’amministrazione finanziaria è tenuta ad abbandonare  l’eventuale contenzioso esistente.               

Per consentire  il  versamento delle predette imposte, relative ai  beni posseduti,  ai sensi dell’articolo 1, comma  91, della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244, i codici in parola assumono le  seguenti denominazioni:

Ø “8055”,   denominato   “Imposta   sostitutiva  delle  imposte  sui redditi per    la   rideterminazione   dei   valori   di   acquisto   di  partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;     

Ø  “8056”,    denominato   “Imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui redditi per  la  rideterminazione  dei  valori  di  acquisto dei terreni        edificabili e con destinazione agricola “.  

In sede  di  compilazione  del  modello  F24  i  suddetti  codici tributo sono  esposti nella   “Sezione   Erario”   con   indicazione   nel  campo  “Anno  di  riferimento” dell’anno  di   possesso  dei  beni  per  i  quali  si  opera  la  rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”.     

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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