Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: le novità
La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 3, comma 48) ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Pertanto, il modulo precedentemente pubblicato per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa non è più utilizzabile.
E’ stata, intanto, avviata la modifica del regolamento attuativo dello stesso Fondo (DM 132/2010), a seguito della quale sarà reso disponibile anche il modello di domanda aggiornato.
Sommario
In base alla nuova legge, che ha modificato la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 475 e ss. ),la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
· cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
· cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
· morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
La sospensione:
· non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
· è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
· ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
· fruizione di agevolazioni pubbliche;
· mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.