L’operazione straordinaria di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale (ditta individuale, lavoratore autonomo con la nuova normativa 2012), comporta, salvo casi eccezionali, la perdita dello status di imprenditore. L’imprenditore conferente preesistente.
Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale
L’operazione straordinaria di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale (Ditta individuale, lavoratore autonomo con la nuova normativa 2012), comporta, salvo casi eccezionali, la perdita dello status di imprenditore.
I ‘imprenditore conferente ottiene in concambio partecipazioni della newco o conferitaria preesistente.
Dal punto di vista fiscale, ogni eventuale plusvalenza è rinviata ad atti di trasferimento delle partecipazioni[1], in altri termini, il Tuir prevede che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, assumendo come costo della partecipazione l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita, è discipliata secondo il regime delle partecipazioni qualificate, godendo pertanto, della esenzione del 60% della plusvalenza realizzata senza vincolo temporale di possesso.
Come indicato dalla Circolare Ministeriale 52E del 10 dicembre 2004, il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale non rileva l’imputazione in capito alla persona fisica del reddito di impresa, perché rientra nei PEX, ossia nella disciplina del capital gain delle partecipazioni qualifica, indipendentemente dalla percentuale di quote relative o assolute possedute nella conferitaria.
[1] Ex articolo 176 comma 2 bis del DPR 917/86, il quale dispone che:-“In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita”.