Per i terreni agricoli l’imposizione IMU sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.
Sommario
IMU imposta municipale unica
Decorrenza
in via sperimentale già dal 2012 anziché dal 2015
sostituisce per la componente immobiliare:
l’ICI;
l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Ne consegue che, per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c. D. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).
Presupposto e termini versamento
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati anche rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI.
Computo
Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.
L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.
L’aliquota IMU è:
- quella ordinaria, pari allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
- quella ridotta, pari allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
- pari allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%)*.
La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.
*Introduzione IMU per fabbricati
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.
I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall’importo ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito dall’importo quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicati per 130 (110 per i coltivatori iscritti alla previdenza agricola).
L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
Una sintesi Sui terreni agricoli
l’imposizione sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.
Oltre a questo va calcolata l’Imu sui fabbricati rurali.
Per quanto riguarda l’abitazione non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale. L’aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4% e il coefficiente di moltiplicazione è 160.
Per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l’aliquota è fissata allo 0,2% e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60.
Nel caso di stalle censite come C6, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi di chiarezza, il coefficiente moltiplicatore sarebbe 160.
Sempre secondo i calcoli di Confagricoltura, unica associazione di categoria ad aver aperto una vertenza sull’Imu per gli agricoltori, la stessa azienda agricola di 50 ettari con 4 fabbricati rurali, di cui uno come abitazione, si troverebbe a pagare 4200 euro all’anno. Il risultato finale? Prima l’azienda agricola, a titolo esemplificativo, pagava un’Ici pari a 2200 euro, oggi si troverebbe a pagare un’Imu pari ad 8600 euro, ovvero il 300% dell’attuale carico fiscale.