Per i contenziosi tributari “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992, Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.
Se la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene riduzione della sanzione del sessanta per cento.
Mediazione Tributaria: Sanzioni ridotte del 60% per liti di importo inferiore a 20. 000 euro
Per i contenziosi tributari “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992, Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.
Se la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene riduzione della sanzione del sessanta per cento.
Il nuovo istituto – nella presente circolare convenzionalmente denominato mediazione tributaria – non determina, dunque, un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che, come meglio si specificherà in seguito, in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza 1 che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.
E’ in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione.