Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012 le disposizioni attuative ACE ex articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica alle imprese, chiamaci per calcolare la convenienza delle tue patrimonializzazioni.
Sommario
Decreto del 14 marzo 2012 – Ministero Economia e Finanze(MEF)
Disposizioni attuative ACE ex articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012.
Preambolo Articolo
Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
Art. 2 Soggetti IRES
Art. 3 Rendimento nozionale Articolo
Art. 4 Patrimonio netto
Art. 5 Variazioni del capitale proprio
Art. 6 Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale
Art. 7 Trasparenza fiscale
Art. 8 Soggetti Irpef
Art. 9 Soggetti esclusi
Art. 10 Disposizioni antielusive
Art. 11 Limite del patrimonio netto Preambolo –
In vigore dal 19 marzo 2012
Ministero Dell’Economia e Delle Finanze
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 1 con il quale e’ stato introdotto l’Aiuto alla crescita economica (Ace);
Visto il comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni di attuazione nonche’ delle eventuali disposizioni aventi finalita’ antielusiva specifica;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia’ attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l’articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Articolo 1
Aiuto alla crescita economica (Ace) In vigore dal 19 marzo 2012
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.
Articolo 2
Soggetti IRES In vigore dal 19 marzo 2012
1. Per le societa’ e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’articolo 75 del tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta e’ superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
2. Per le societa’ e gli enti commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del tuir, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Articolo 3
Rendimento nozionale In vigore dal 19 marzo 2012
1. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e’ determinato mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata annualmente con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 da emanare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l’aliquota di cui al comma 1 e’ fissata al 3 per cento.
3. L’importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato puo’ essere computato in aumento dell’importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.
Articolo 4
Patrimonio netto
In vigore dal 19 marzo 2012
1. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e’ costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Articolo 5
Variazioni del capitale proprio In vigore dal 19 marzo 2012
1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e’ costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3.
2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonche’ quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la societa’ nonche’ la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera e’ assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010; b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
3. Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all’acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni.
4. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell’atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l’incremento di patrimonio derivante dall’emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
5. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonche’ quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili ne’ utilizzabili ad aumento del capitale sociale ne’ a copertura di perdite; nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
6. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro.
Articolo 6
Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale
In vigore dal 19 marzo 2012
1. Per le societa’ e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e’ ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza e’ computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna societa’ o ente ed e’ ammessa in deduzione ai sensi del presente comma. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole societa’.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’importo del rendimento nozionale delle societa’ e degli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del tuir che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del tuir.
Articolo 7
Trasparenza fiscale In vigore dal 19 marzo 2012
1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del tuir l’importo corrispondente al rendimento nozionale della societa’ partecipata determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e’ attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell’articolo
2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa. 2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del tuir l’importo corrispondente al rendimento nozionale della societa’ partecipata determinato ai sensi dell’articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e’ attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.
Articolo 8
Soggetti Irpef In vigore dal 19 marzo 2012
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita’ ordinaria, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
2. Per le persone fisiche, l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa, al netto delle perdite, puo’ essere computato in aumento dell’importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d’imposta successivi. Per le imprese familiari e le aziende coniugali l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa e’ attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2.
3. Ai fini della determinazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 11 del tuir nonche’ delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d’impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle societa’ partecipate beneficiarie della deduzione.
Articolo 9
Soggetti esclusi In vigore dal 19 marzo 2012
1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle societa’: a) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 155 del tuir; per attività prevalente si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi.
Articolo 10
Disposizioni antielusive
In vigore dal 19 marzo 2012
1. Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all’articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. La variazione in aumento di cui all’articolo 5 e’ ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio.
3. La variazione in aumento che residua non ha altresi’ effetto fino a concorrenza: a) dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in societa’ controllate gia’ appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; b) dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende gia’ appartenenti ai soggetti di cui al comma 1; c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio; d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del tuir; e) dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Articolo 11
Art. 11 Limite del patrimonio netto
In vigore dal 19 marzo 2012
1. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo’ comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torna al sommario