Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.
Sommario
Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.
Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II – Pres. Coniglio, Rel. Fiori
Iva – Giochi e scommesse – Esenzione – Calcolo PREU
Massime – Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione; le stesse vengono successivamente installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.
Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la disciplina dettata In materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.
L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.
E’ del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato d’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.
Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.
L’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva dall’applicazione dell’IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.
La norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall’IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta delle giocate. Pertanto, l’attività svolta dall’esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.
Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato all’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 10. 07. 2008 la Società (.), titolare di esercizio pubblico di bar/rivendita tabacchi e giornali dotata di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l’avviso di accertamento notificato in data 12. 02. 2008 con il quale l’Ufficio contesta l’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d’imposta 2005 afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l’esercizio della attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario ” ***** S. R. L. “.
L’Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l’omesso assoggettamento ad IVA ordinaria del 20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla ” ***** S. R. L. “, società gestrice degli apparecchi di intrattenimento, per l’installazione degli stessi presso l’esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati dalla stessa per complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un’imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l’Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.
La ricorrente impugna l’avviso di accertamento sostenendo che le operazioni poste in essere nell’ambito della raccolta delle scommesse effettuate con apparecchi disciplinati dall’art. 110 comma 6 del TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da Iva in ragione della norma contenuta all’art. 1 comma 494 della L.30. 12. 2004 n. 311, anche alla luce dei chiarimenti forniti con circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull’intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell’esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l’attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell’Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.
Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione del pericolo che deriverebbe all’azienda dall’inizio dell’azione esecutiva, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese e del maggiori danni patiti per l’illegittima azione intrapresa anche alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell’Agenzia richiamata. L’Ufficio si costituisce in giudizio con memoria depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.
Si oppone all’accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa. All’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza n. 148/02/2008 respingeva l’istanza nel presupposto che l’avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno. All’udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.
Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l’attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l’esercente, cioè il titolare dell’esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.
Per la gestione dell’attività di noleggio, il rapporto tra gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell’apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell’esercente.
Le prestazioni effettuate dall’esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall’esercente e imputata a costi dal gestore.
Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall’opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.
L’introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati “videopoker”, induceva l’Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato “New Slot”, soggetti alla disciplina dell’art. 110 c. 6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.
Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.
Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione; le stesse vengono successivamente installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.
Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la disciplina dettata in materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.
L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l’erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull’intera giocata (poi ridotto al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50
– sul quale vengono ad incidere Euro 1,30
– per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.
Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.
E’ del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato all’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.
Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono stati congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.
Orbene, l’art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311 (Legge finanziaria 2005), ha disposto che “l’esenzione di cui all’art. 10, 1c. , n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633 si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Ne consegue che l’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggetti va dall’applicazione dell’IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.
A tal proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 13. 05. 2005, all’art. 7, ha espressamente precisato che “l’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del D. P. R. 633/1972, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. , anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per quanto riguarda l’individuazione dei terzi incaricati della raccolta, l’A. A. M. S. , ritiene che, dall’esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano per i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l’esercente ed il possessore degli apparecchi”.
Alla luce della autorevole interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall’IVA i proventi derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all’11,5% delle somme giocate, tant’è che la stessa circolare ha successivamente a precisare che “In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l’importo stabilito nella misura massima dell’11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell’attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario pagati ai soggetti incaricati della raccolta”.
Ne consegue che l’attività svolta dall’esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.
Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l’esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono documenti fiscali in senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.
Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.
Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti. P. Q. M. – La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.